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La definizione di documento nel processo penale


Se si considera il contenuto probatorio, si può definire documento la “rappresentazione di un fatto incorporata in una base materiale”.
Viceversa, se si considera l’oggetto in sé, si può definire documento “la base materiale che incorpora la rappresentazione di un fatto”.
Il concetto di documento comprende quattro elementi:
- Fatto rappresentato, che comprende sia i fatti, persone o cose, sia i contenuti di pensiero che sono espressi negli scritti.
In sintesi il fatto rappresentato è tutto ciò che può essere oggetto di prova.
- Rappresentazione, ossia la ricostruzione di un fatto equivalente a quello rappresentato, in modo da renderlo conoscibile quando non sia più presente.
Esempi di rappresentazione sono le immagini, le parole, i suoni o i gesti.
- Incorporamento, operazione mediante la quale la rappresentazione è fissata su di una base materiale.
La forma di incorporamento più usata è la scrittura, ma il codice ammette che ciò possa avvenire con qualsiasi altro mezzo idoneo.
- Base materiale, sulla quale è incorporata la rappresentazione.
Può essere la più varia, in quanto è sufficiente la idoneità a conservare la rappresentazione oppure a riprodurla quando occorra.
Non è richiesto che la base materiale sia particolarmente durevole, anche se ciò è auspicabile.
Se si tratta di un atto scritto, la base materiale può essere la tradizionale carta o il più moderno supporto informatico.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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