Skip to content

La violazione degli obblighi del testimone


Il giudice avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità e lo informa della conseguente responsabilità penale.
Il testimone legge la formula con la quale si impegna a dire “tutta la verità” e a non nascondere nulla di quanto è a sua conoscenza; dopodiché è invitato a fornire le sue generalità.
Ha quindi inizio l’esame incrociato.
Quando appare che il testimone violi l’obbligo di rispondere secondo verità soltanto il giudice può rivolgergli l’ammonimento; le parti non possono ammonire il testimone, mentre possono sollecitare il giudice ad esercitare tale potere.
Il testimone può violare i suoi obblighi in due modi:
rifiutando di rispondere, in tal caso il giudice provvede ad avvertirlo sull’obbligo di deporre secondo verità; e se il testimone persiste nel rifiuto, il giudice dispone l’immediata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché proceda a norma di legge;
rendendo dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prova già acquisite, in tal caso il giudice gli rinnova l’avvertimento dell’obbligo di dire il vero; poi con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato di falsa testimonianza, ne informa il Pubblico Ministero trasmettendogli i relativi atti.
In ogni caso è fatto divieto di arrestare in udienza il testimone per reati concernenti il contenuto della deposizione, cioè per falsa testimonianza.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.