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Restituzione nel termine nel processo penale nei confronti del decreto penale di condanna


E' consentita la restituzione nel termine specificatamente nei confronti del decreto penale di condanna.
Identici sono i termini per presentare la richiesta, ossia 30 giorni, e l’inversione dell’onere della prova in favore dell’imputato.
La competenza è del GIP in quanto a lui spetta la competenza sulla ammissibilità o meno dell’opposizione.

La restituzione nei termini per la sentenza contumaciale e per il decreto penale di condanna è giustificata dal presupposto che l’imputato può aver avuto conoscenza soltanto presunta, e non effettiva, dell’atto.
L’ordinanza che concede la restituzione nel termine deve essere motivata e non può essere impugnata autonomamente, ma soltanto con la sentenza che decide sull’impugnazione o sulla opposizione.
Nell’ordinanza il giudice adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
L’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine è, invece, autonomamente impugnabile tramite ricorso per Cassazione.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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