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Gli atti del pubblico ministero


Gli atti del pm possono assumere anzitutto la veste del decreto (ad es artt. 355 comma II e 377).

Nell'ambito della fase delle indagini preliminari, il pm può adottare atti che assumono la veste di invito a presentarsi (ad es. art. 375).

Per garantire l'esito dei provvedimenti indicati negli artt. 377 e 375 è consentito al pm di disporre l'accompagnamento coattivo delle persone ivi indicate, con l'avvertenza che, ove si tratti di procedere ad atti d'interrogatorio o confronto, deve richiedere l'autorizzazione del giudice.

Nei rapporti con il giudice gli atti del pm assumono la forma delle richieste e delle conclusioni.

Le richieste costituiscono atti di stimolo a ulteriori atti del procedimento di esclusiva competenza del giudice (ad es artt. 392, 405, 408, 434, 435, 453).

Le conclusioni (tradizionalmente conosciute come requisitorie) sono gli atti con i quali il pm formula il proprio convincimento sul merito della causa, suggerendo quale debba essere il contenuto della decisione del giudice.

Fra gli atti del pm costituenti tipiche forme di esercizio dell'azione penale vanno ricordati, a titolo esemplificativo: la modifica dell'imputazione e la relativa contestazione nel corso dell'udienza preliminare e ne corso del giudizio di primo grado (artt. 423 e 516); l'arresto dell'autore di un reato commesso in udienza (art. 476).

Di segno opposto è l'atto che assume la forma della rinuncia (si veda art. 589).

Gli atti del pm possono altresì assumere la forma del consenso e del dissenso.

Del consenso del pm trattano gli artt. 444 e 446: essi prescrivono che, in udienza, il consenso sia formulato oralmente; negli altri casi, è formulato con atto scritto.

Di dissenso del pm parla l'art. 446 comma VI, in tema di richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, per dire che devono esserne enunciate le ragioni. La norma si spiega alla luce dell'art. 448 comma I, che consente al giudice di superare detto dissenso ove egli, dopo la chiusura del dibattimento, lo ritenga ingiustificato.

Gli atti del pm possono infine assumere la veste dell'informativa (art. 106) o dell'informazione (art. 129). Con l'art. 106 si impone al pm di informare, senza ritardo, il giudice civile o amministrativo, che ha redatto denuncia di reato, delle richieste formulate a conclusione delle indagini preliminari. L'art. 129 prevede che, quando esercita l'azione penale, il pm informi: a) l'autorità da cui dipende l'imputato che sia impiegato dello Stato o di altro ente pubblico; b) l'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato che sia un ecclesiastico o un religioso di culto cattolico; c) il procuratore generale presso la Corte dei conti, ove si proceda per un reato che ha cagionato un danno all'erario.

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