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I rapporti tra diversi organi giurisdizionali: i conflitti


Si instaura un conflitto di giurisdizione allorché appaia incerto se in ordine a un determinato fatto attribuito alla stessa persona debba giudicare un organo della giurisdizione comune ovvero della giurisdizione speciale; si instaura un conflitto di competenza quando quell’incertezza investa due organi appartenenti entrambi alla giurisdizione comune e si configuri in relazione alla loro competenza per materia o per territorio, sia essa originata o determinata da connessione.

Di fronte a tale incertezza può accadere (art. 28 cpp) che, in qualsiasi stato e grado del processo, i due giudici prendano contemporaneamente cognizione del fatto (confitto positivo), o al contrario che né l’uno né l’altro intendano prendere cognizione di quel fatto (conflitto negativo).

Presupposti per un conflitto sono:
a) la contemporaneità delle declaratorie con cui i due giudici manifestano la loro volontà, positiva o negativa;
b) che tali declaratorie abbiano ad oggetto il medesimo fatto, inteso come accadimento storico identificabile attraverso le componenti della condotta, dell’evento, del nesso di causalità, indipendentemente dal suo nomen juris, attribuito alla stessa persona.

La legge processuale (art. 28 comma II cpp) consente che al di fuori di quelli esplicitamente si individuino “casi analoghi” produttivi di situazioni di conflitto, risolubili attraverso la stessa disciplina dei conflitti tipici → i conflitti di competenza “per casi analoghi” possono presentarsi attraverso un profilo soggettivo od oggettivo. Sotto il primo, essi nascono allorché i contrasti coinvolgano anche organi giudiziari privi di potestà giurisdizionale; sotto il secondo, allorché i contrasti vertano non sulla cognizione del medesimo fatto, ma sul compimento di un determinato atto processuale attribuito alla sfera funzionale di uno degli organi dissidenti.

Sfugge (art. 28 comma II cpp) alla configurazione in termini di conflitto ogni eventuale contrasto tra il giudice dell’udienza preliminare che abbia rinviato a giudizio e il giudice del dibattimento, dal momento che prevalgono le decisioni adottate da quest’ultimo. Questa prevalenza non può ritenersi in contrasto con il principio di soggezione del giudice alla legge fissato nell’art. 101 comma II Cost.: anzitutto perché essa è prevista da una norma di legge; in secondo luogo perché il principio di indipendenza dei giudici in un sistema processuale con pluralità di organi deve necessariamente comportare la previsione di disposizioni preordinate al coordinamento delle funzioni giurisdizionali.

Un altro limite al tipo di contrasto che può dar luogo a conflitto si riscontra nel comma III dell’art. 28 cpp che vieta la possibilità di proporre, nel corso delle indagini preliminari, conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata da connessione. La previsione è tuttavia da considerare superata dall’art. 54bis cpp che, regolando esplicitamente i casi di contrasti positivi tra uffici del pm, ha fatto venir meno la possibilità di ipotizzare in materia un ricorso a un’estensione analogica delle regole dettate per i conflitti tra organi giurisdizionali → dunque conflitti di competenza tanto positivi (essendo condotte da più uffici del pm le indagini, più giudici emettono un provvedimento relativo a un medesimo fatto) che negativi (dichiaratosi il giudice per le indagini preliminari incompetente a emettere un provvedimento sollecitatogli dal pm, questo investe del procedimento il pm presso l’organo giurisdizionale ritenuto competente e il nuovo giudice per le indagini preliminari si dichiara, a sua volta, carente di competenza), ratione materiae o ratione loci, sono possibili nel corso delle indagini preliminari, sia pure con cognizione necessariamente limitata allo stato degli atti.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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