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I rapporti tra prevenzione generale sociale e prevenzione generale penale


Circa i rapporti tra prevenzione generale sociale e prevenzione generale penale, la prima ha indubbiamente carattere ottimale e primario, tanto più in uno Stato di diritto ove il diritto penale ha carattere residuale: “la politica sociale è la miglior politica criminale il diritto penale è l’extrema ratio della politica sociale”.
E per assicurare al diritto penale la sua funzione residuale viene additata in dottrina la duplice via, come meglio vedremo:
a.della riduzione della sfera dell’illecito penale attraverso la criminalizzazione dei soli comportamenti che offendono beni fondamentali, a cominciare da quelli costituzionalmente tutelati;
b.la riduzione della sfera della pena detentiva attraverso la strategia differenziata delle misure alternative.

La prevenzione generale sociale rivela, però, i propri limiti ed insufficienze:
i.già sul piano teorico, poiché i fattori criminogeni socio-ambientali sono incapaci di spiegare le risposte differenziate individuali e le misure socio-ambientali, agendo su fattori criminogeni macrosociali e su taluni microsociali, sono incapaci di incidere su quelli più strettamente individuali, onde residua una quota di soggetti che possono arrivare al delitto quale che sia la struttura sociale;
ii.nonché sul piano pratico:
a.per la stessa problematicità dell’ubi consistam della prevenzione sociale; quando infatti dalle mere enunciazione programmatiche sulla sua priorità si scende alla ricerca dei tipi di interventi e strumenti attuativi si ripropongono tutte le incertezze e discordie su ciò che è socialmente criminogeno o anticriminogeno;
b.per la difficoltà di attuazione dei cambiamenti sociali, sia perché la plasmabilità delle forze e realtà sociali è sempre di gran lunga inferiore a quella ritenuta dai rivoluzionari e dai riformisti radicali, sia per la mancanza di volontà politica collettiva, essendo la società irrimediabilmente e sempre più pronta a coesistere col crimine od anche ad aumentarlo che era rinunciare a certe abitudini di vita o a certo benessere consumistico per certe costose priorità di prevenzione sociale del crimine;
c.perché le profonde trasformazioni sociali procedono pur sempre attraverso nuove inevitabili contraddizioni criminogene, che si riproducono in ogni tipo di società, dato che la maggior parte delle azioni umane sono sempre dovute a motivazioni che poco hanno anche fare con l’illuministica razionalità e che convertono in male anche le migliori idealità;
d.perché si annidano i pericoli dell’inerzia nella suggestione delle “strategie globali”, che può distrarre dal gli indispensabili interventi di immediato contenimento della criminalità fino alla fuga dal realismo delle soluzioni fattibili per i futuribili delle nuove società;
e.per la capacità del crimine di prosperare anche nel cambiamento, ricomparendo sotto nuove e spesso più raffinate forme;
f.perché le profonde ed incisive trasformazioni sociali, quand’anche non appartengano più alla idealità che alla fattibilità, richiedono comunque lunghi tempi e non facili capacità di previsione e programmazione del futuro; mentre, nella realtà, spesso l’ondata crescente di criminalità esige interventi immediati al fine di contenerne, quantomeno, gli effetti più dirompenti e più gravi;
g.perché anche quando fosse realizzata la “società giusta di uomini uguali” e liberato l’uomo dal bisogno, è verosimilmente prevedibile che sotto molti profili ci si trovi da capo, poiché l’uomo rinnoverà i propri problemi, compreso il crimine, essendo il processo di liberazione dell’uomo senza fine ed investendo dimensioni umane ed antropologiche ben più profonde di quelle meramente socio-economiche.

Nella sua dolorosa necessità umana, la prevenzione generale penale costituisce uno strumento costante, essenziale, irrinunciabile, anche se non l’unico e non sempre il più efficace, attraverso cui la società organizzata da sempre cerca di controllare e contenere il fenomeno della criminalità.
Ciò che l’esperienza giuridica a questo proposito ha registrato è soltanto una progressiva attenuazione del carattere afflittivo della pena, con correlata razionalizzazione delle premesse e dei requisiti della generalprevenzione e con correlativa accentuazione dell’esigenza specialpreventiva.

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