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La prevenzione generale penale contro il crimine


La prevenzione generale penale, consistente nell’azione volta a distogliere la generalità dei consociati dal compiere i reati mediante la minaccia della pena.
Secondo questa teoria, la pena ha un fondamento utilitaristico, costituendo un mezzo per distogliere i consociati dal compiere atti criminosi.
Secondo la teoria classica della prevenzione generale, questa veniva identificata con la mera “intimidazione” della generalità dei consociati.
Più precisamente, la pena agisce come contro-motivo al motivo criminoso per il suo triplice effetto:
i.di intimidazione, di coazione psicologica, a causa del suo effetto afflittivo e socialmente squalificante, operando sull’istinto, sulla proto-emozione della “paura”, che è il contrario dell’aggressività;
ii.di moralizzazione-educazione in quanto la pena, come concrete espressione di “riprovazione sociale” dell’atto criminoso, contribuisce a formare e a fortificare il codice morale dei consociati;
iii.di orientamento sociale attraverso la creazione, l’apprendimento di abitudini all’agire socialmente adeguato, i cui effetti si risentono anche al di fuori delle zone investite dalla minaccia.
Nei suoi effetti di inibizione morale la pena può operare anche su persone che, non temendo d’essere scoperte e punite, resterebbero in sensibili all’intimidazione.
Benché rispetto ai delitti di violenza alle persone, in quanto spesso provocati da impulsi improvvisi, si ritenga che l’effetto deterrente della pena come paura non sia scientemente percepito in tempo sufficiente a trattenere dall’azione, tuttavia i reati del presente tipo rappresentano ancora un’infinitesima minoranza: ciò in quanto è ancora particolarmente forte il controllo inconscio dell’aggressione fisica, a determinare il quale ha indubbiamente contribuito il fatto che le pene più severe siano stati imposto da lungo tempo per l’omicidio e le lesioni personali gravi.
In breve: la pena, se certamente non elimina il crimine e raramente rieduca il criminale, tuttavia mantiene e rafforza i valori di una società e, perciò, contiene la criminalità.

Sul piano storico, l’idea della prevenzione generale penale è sempre stata costantemente presente nella mente dei legislatori e dei governanti che alla sanzione penale hanno fatto sempre ricorso.
Sul piano logico, la pena in funzione generalpreventiva trova il suo intrinseco fondamento nella stessa funzione del diritto penale e del diritto in generale, in quanto volti ad orientare i comportamenti umani verso certe azioni e a per venirne altri.
Finché si porranno norme-comando, la loro osservanza non potrà essere garantita che con la minaccia di una sanzione.
Ma l’idea della prevenzione generale penale è andata soggetta ai più svariati e ricorrenti attacchi: dalle teorie utopistiche a quelle anarchiche e classiche, che partendo da una concezione ottimistica, dall’idealizzazione della natura umana, concependo l’uomo come mero prodotto della storia e negando la criminalità come costante storica, nel profetizza la scomparsa in una palingenesi sociale, in cui la pena non avrebbe più ragione d’essere a causa della spontanea osservanza delle regole del vivere civile da parte dei cittadini.
In verità, gli attacchi da più parti mossi e le ricerche effettuate, se da un lato hanno portato ad una più chiara consapevolezza dei requisiti e dei limiti, dall’altro hanno servito a ribadire la indispensabilità della prevenzione generale penale, poiché non ne hanno provocato sotto nessun aspetto il crollo dei fondamenti ma ne hanno riaffermato la legittimità nei confronti sia della prevenzione sociale sia della prevenzione speciale.

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