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Vantaggi e svantaggi del metodo contributivo di calcolo della pensione


L'introduzione del metodo contributivo di calcolo della pensione da parte della l. 335/95 ha il privilegio di ridurre, in prospettiva (per i criteri di maggiore trasparenza ed equità cui si impronta), i rischi di disparità di trattamento tra lavoratori con percorsi occupazionali stabili e retribuzioni crescenti nel tempo e prestatori con storie lavorative contributive irregolari e discontinue.
Anche la riduzione a 5 anni del requisito contributivo di accesso alla pensione unificata di vecchiaia tende a ridurre gli svantaggi sofferti da soggetti con carriere lavorative brevi o discontinue.
Le esigenze peculiari dei lavoratori non standard, autonomi o subordinati, sono, da questo punto di vista, e salvo quanto si dirà tra un momento, meglio soddisfatte, almeno in astratto, dal sistema di calcolo contributivo della pensione.
Un’altra "virtù" del criterio contributivo è che esso, una volta che sarà entrato pienamente a regime, potrà favorire scelte di alternanza tra periodi di lavoro e periodi di non lavoro con minori remore e preoccupazioni di danno previdenziale per gli interessati, che non nel passato, rendendo più agevoli le comunicazioni tra regimi previdenziali diversi.
Per quanto importanti per riportare il sistema su binari di maggiore equità e inclusività, le suddette "virtù" del metodo contributivo non vanno, tuttavia, enfatizzate, essendo relativi effetti ben lontani dal dare risposte completamente appaganti alla centrale questione della adeguatezza della protezione sociale dei lavoratori non standard.
La l. 335/95 non ha certo eliminato gli svantaggi previdenziali dei soggetti con storie contributive "irregolari" o "povere".
La stessa regola, per cui la pensione contributiva è comunque subordinata, per chi abbia meno di 65 anni, alla maturazione di un ammontare teorico che non sia inferiore alla misura di 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale, è destinata a rendere il più delle volte improbabile il conseguimento del diritto con soli 5 anni di contribuzione effettiva.
Ed è evidente che i limiti posti da tale condizione restrittiva dell'accesso al diritto a pensione saranno più acutamente avvertiti proprio dai lavoratori non standard, visto che la "atipicità" dei rispettivi percorsi lavorativi si sconta, innanzitutto, sul piano dell'abbassamento dei livelli di reddito (e di contribuzione) conseguiti.
In manifesta contraddizione con la dichiarata e anzi ribadita fedeltà all'obbligo di fondo della liberalizzazione dell'età pensionabile, la recente riforma del sistema pensionistico, di cui alla l. 243/2004, ha, a decorrere dal 2008, pressoché completamente eliminato i vantaggi, ancorché "virtuali", derivanti dall'originaria previsione della l. 335/95.
La l. 243/2004 stabilisce, infatti, che per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico è elevato 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini.
I lavoratori potranno accedere al pensionamento a prescindere dal suddetto maggiorato requisito anagrafico solo qualora possano far valere una anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni ovvero a 35 anni in presenza dei requisiti di età anagrafica elencati nella tabella A allegata alla legge (è 60 anni fino al 2009 e 61 anni dal 2010 al 2013).
Tali disposizioni, sostanzialmente abrogano una disposizione assolutamente centrale della riforma del 1995, quale è appunto quella della flessibilizzazione dell'età pensionabile.
In effetti, nella logica della l. 243/2004, la liberalizzazione dell'età pensionabile "altro non è che il differimento volontario del pensionamento di anzianità da parte dei lavoratori dipendenti privati" che, fino a tutto il 2007, a tanto sono indotti a mezzo dei consistenti incentivi economici.
Ritornando ai limiti intrinseci al metodo contributivo, può osservarsi come detto metodo (associato come alla soppressione dell'integrazione al minimo della pensione e perciò all'esaltazione del legame attuariale tra la prestazione previdenziale ed il montante contributivo maturato dal soggetto) si limiti a "fotografare" le diseguaglianze registratesi nel corso della vita lavorativa, riproducendole, sostanzialmente senza correttivi, sul piano del trattamento pensionistico.
La maggiore equità "corrispettiva" che lo contraddistingue, non è dunque senza controindicazioni: "in un mercato del lavoro sempre più flessibile ed eterogeneo un legame stretto tra contributi ed erogazioni impedirà a molti lavoratori di accumulare un livello adeguato di erogazioni a causa dei frequenti periodi trascorsi senza occupazioni retribuite".
Tali periodi di discontinuità lavorativa, e quindi di voto contributivo, devono essere affrontati con altri strumenti.
In un sistema in cui si avverte sempre di più il bisogno di una adeguata protezione pensionistica a copertura universale, un più intenso ricorso da parte del legislatore all'istituto della contribuzione figurativa potrebbe contribuire a colmare lacune o vuoti di tutela.
Ma è evidente come l'ostacolo maggiore al ricorso a tale istituto sia dovuto ai suoi rilevanti problemi di costo.
Un’interessante strada alternativa potrebbe essere quella, meno onerosa per le finanze pubbliche rispetto alla contribuzione figurativa, di coprire i periodi di inattività nel corso della vita lavorativa attraverso "un prestito garantito dallo Stato".
La consapevolezza dei vincoli finanziari e non può in ogni caso esimere dal criticare quella tendenza al "fai da te previdenziale", con l'accollo in linea di massima integrale al lavoratore dell'onere economico necessario a scongiurare soluzioni di continuità nella carriera assicurativo-contributiva, cui il legislatore al contrario inclina oramai in maniera sempre più ricorrente.

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