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Il fascicolo per il dibattimento e il fascicolo del Pubblico Ministero


Subito dopo aver emesso il decreto che dispone il giudizio, il gup provvede a formare il fascicolo per il dibattimento ed il fascicolo del Pubblico Ministero “nel contraddittorio delle parti”.
Il codice detta un elenco tassativo degli atti che debbono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
In sintesi, in tale fascicolo sono raccolti quegli atti, compiuti prima del dibattimento, che si sono formati nel contraddittorio delle parti o che sono nati fin dall’origine come non ripetibili:
- atti relativi alla procedibilità dell’azione penale ed all’esercizio dell’azione civile;
- verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
- verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pm;
- documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale ed i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
- verbali degli atti assunti negli incidenti probatori;
- verbali degli atti assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà a loro consentite dalla legge italiana;
- il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti relativi al giudizio sulla personalità dell’imputato, dell’offeso e dei testimoni;
- il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custodita altrove.

Il fascicolo per il dibattimento è conosciuto dal giudice ed, ovviamente, dalle parti; gli atti in esso contenuti possono essere utilizzati ai fini della decisione.
Il fascicolo del Pubblico Ministero ha un contenuto residuale: vi sono raccolti gli atti “diversi” da quelli inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
In tale fascicolo entra la documentazione di tutti gli atti compiuti dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria e gli atti acquisiti all’udienza preliminare unitamente al verbale dell’udienza.
Infine nel fascicolo del Pubblico Ministero confluisce anche il fascicolo del difensore.
Il fascicolo del Pubblico Ministero è conosciuto dalle parti e non dal giudice del dibattimento.
Di regola, gli atti contenuti in questo fascicolo non possono essere letti e, quindi, non possono essere utilizzati per la decisione.
In base al nuovo secondo comma dell’art. 431 c.p.p. “le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero nonché della documentazione relativa alle attività di investigazione difensiva”.
Una volta inserito nel fascicolo per il dibattimento, il singolo atto può essere letto e diventa utilizzabile ai fini della decisione finale.
Ciò non comporta necessariamente che le parti rinuncino a sentire oralmente il dichiarante in dibattimento, anche se nella maggior parte dei casi questo sarà il probabile effetto dell’accordo.
Tuttavia, l’accordo tra le parti non ha effetti totalmente dispositivi: il giudice, al termine dell’istruzione dibattimentale e se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d’ufficio l’assunzione dei mezzi di prova relativi agli atti acquisiti su accordo delle parti.
In tal modo il giudice garantisce che le parti non possano arbitrariamente escludere quel contraddittorio che sia indispensabile per accertare i fatti.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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