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Le deviazioni dal sistema: i poteri ex officio nella posizione del tema di prova e nell’ammissione dei mezzi di prova


Il tema di prova viene normalmente posto dalle parti; ma può anche essere posto alle parti dal giudice dell’udienza preliminare, dal giudice monocratico o dal presidente del collegio. A dare una svolta alla regiudicanda provvede il giudice con l’indicazione di temi nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame (art. 506).

Di un potere ex officio nell’assunzione dei mezzi di prova si parla con riferimento alle ipotesi in cui, terminata l’acquisizione delle prove, risulta assolutamente necessario disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova (art. 507).

Si tratta di un potere solo integrativo, da coordinare con l’onere incompleto spettante alle parti, o si è in presenza di un potere suppletivo, da esercitare anche nei casi di assoluta inerzia delle parti?

L’ipotesi del potere integrativo è stata soppiantata da un orientamento giurisprudenziale di segno diverso.

Secondo l’art. 507 il giudice può intervenire ex officio terminata l’acquisizione delle prove; questa sarebbe perciò il presupposto del potere attribuito al giudice. Secondo la giurisprudenza meno recente, una volta conclusa la verifica ad opera delle parti sarebbe stato possibile l’intervento del giudice per integrare il contraddittorio, con due limiti: l’integrazione avrebbe dovuto essere assolutamente necessaria e perciò decisiva in base alle prove già acquisite e sarebbe potuta avvenire solo con l’assunzione di mezzi di prova nuovi.

L’ipotesi del potere suppletivo, muovendo da altre premesse, tra cui una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (6 novembre 1992, Martin) riproposta da una successiva pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 111/1993):

a) esclude che l’effettiva acquisizione delle prove a opera delle parti sia un presupposto del potere istruttorio del giudice; l’art. 507 indicherebbe solo il momento iniziale per l’esercizio del potere e non ne fisserebbe un presupposto. Il comma Ibis riconosce al giudice la possibilità di assumere, recuperando il metodo del contraddittorio per la prova, quei medesimi mezzi di prova riguardanti gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento sull’accordo delle parti;

b) tende a valorizzare, in mancanza di un’effettiva elaborazione probatoria, gli atti comunque a disposizione del giudice penale, onde trarre dagli stessi le indispensabili indicazioni per l’assunzione dei nuovi mezzi di prova. La rilevabilità ex actis del mezzo di prova diventa la sola condizione imposta all’iniziativa del giudice;

c) ripercorre gli itinerari della ricerca della verità reale, in base ad una direttiva della legge delega (n. 73) che attribuisce al presidente il potere di indicare alle parti temi nuovi o incompleti utili alla ricerca della verità, e al giudice il potere di disporre l’assunzione di mezzi di prova.

Tratto da LE PROVE, IL PROCEDIMENTO PROBATORIO E IL PROCESSO di Gianfranco Fettolini
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