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Cenni su annullabilità e nullità


L'esempio dell'azione di annullamento del contratto potrebbe facilmente indurre a ritenere che l'incapacità, errore, violenza, dolo operano sulla base dello schema proprio dei diritti potestativo sostanziali e non di quello dei diritti potestativo a necessario esercizio giudiziale proprio delle azioni costitutive.
Infatti, ove la parte interessata all'annullamento abbia dato esecuzione al contratto, l'azione di ripetizione si prescriverebbe in 5 anni, mentre, ove non vi sia stata esecuzione, non sussisterebbe prescrizione alcuna a far valere la rilevanza giuridica impeditiva del fatto in capacità, errore, violenza, dolo.
La disciplina dettata in tema di nullità dei contratti potrebbe agevolmente indurre a ritenere che la vera grossa differenza fra nullità e annullabilità dei contratti è data dalla circostanza che le cause di nullità operano secondo lo schema norma – fatto – effetto, mentre le cause di annullabilità a operano secondo lo schema norma – fatto – potere sull’an – effetto.
Il dato positivo secondo cui la nullità non impedisce la prescrizione delle azioni di ripetizione di indebito comporta la seguente importante conseguenza: anche in tema di nullità ciò che è determinante è l'esecuzione o no del contratto.
Cioè, sia nella annullabilità che nella nullità ciò che rileva è l'esecuzione del contratto: in mancanza di esecuzione l’annullabilità può essere fatta valere in ogni tempo, in presenza di esecuzione la nullità non può essere fatta valere dopo la prescrizione dell'azione di ripetizione; sotto tale aspetto l'unica differenza tra annullabilità e nullità è data dal fatto che la prescrizione nell'annullabilità è quinquennale e comincia a decorrere dai momenti indicati nell'art. 1442 c.c., mentre nella nullità è decennale e comincia a decorrere dal momento dell'esecuzione.

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