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Le azioni costitutive dirette a produrre effetti sostanziali non conseguibili in via di autonomia privata


Residuale esame di un ultimo gruppo di ipotesi, quello di azioni costitutive dirette a conseguire un effetto non conseguibile in via di autonomia privata.
Si tratta delle ipotesi di nullità del matrimonio, di divorzio, di disconoscimento della paternità o maternità, ecc…
In tali casi l’effetto sostanziale non è conseguibile ma in via di autonomia privata tramite dichiarazioni di volontà unilaterale o bilaterali, bensì solo a seguito dell'accertamento giudiziale della sussistenza di uno dei fatti previsti dalla legge.
In queste ipotesi, e solo in esse, viene meno pressoché del tutto la strumentalità tra utilità garantite dal diritto sostanziale e utilità assicurata dal processo, in quanto il processo si presenta come elemento costitutivo indispensabile e non surrogabile della fattispecie cui la legge sostanziale subordina il prodursi di un dato effetto giuridico.
Si tratta di ipotesi assolutamente eccezionali, le quali si pongono ai margini se non addirittura fuori della giurisdizione contenziosa, in quanto il ricorso al giudice è utilizzato in funzione di controllo preventivo circa la sussistenza del fatto che giustifica un determinato effetto.

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