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Il problema della condanna generica


È opportuno trattare, nell'ambito della tutela di condanna, anche della cosiddetta condanna generica.
Questa particolare figura di provvedimento giurisdizionale è disciplinata:
dall'art. 2781 c.p.c., secondo cui, "quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione";
dall'art. 2818 c.c., secondo cui è titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche la "sentenza che porta condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente".
Sul piano strutturale la condanna generica non ad oggetto l'adempimento di alcun obbligo; non essendo per definizione ancora determinata la prestazione dovuta, la condanna generica si limita ad accertare l'illegittimità dell'atto e la sua portata dannosa.
Sul piano funzionale, tale tipo di condanna non è diretta né a reprimere né tantomeno a prevenire la violazione: non costituisce titolo esecutivo mancando il requisito della liquidità richiesto dall'art. 474 c.p.c.
Potendo al contrario costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c., la condanna generica può essere utile strumento di pressione psicologica (ciò tenuto conto della funzione coercitiva che l'ipoteca giudiziale può esercitare).
Volendo poi confrontare la tecnica in esame con la tecnica del mero accertamento, risulta che:
la sentenza di mero accertamento non è titolo per iscrivere ipoteca giudiziale;
l'ammissibilità della tutela di mero accertamento è sostanzialmente rimessa alla discrezionalità del magistrato (art. 100 c.p.c.), al contrario la tecnica della condanna generica deve essere ammessa ogni qualvolta viene rilevata l'idoneità strutturale dell'atto illegittimo da recare un danno patrimoniale risarcibile.
Un problema di grosso impegno teorico è invece quello diretto a giustificare l'eventualità che, una volta emanata una sentenza di condanna generica, nell'ulteriore corso del processo si accerti che, in concreto, il danno non sussiste.
Da parte della dottrina è stato correttamente rilevato che in tal caso la successiva sentenza sulla liquidazione finisce col privare di qualsiasi valore pratico la sentenza di condanna generica.
Forzando questa volta il dato normativo, dottrina e giurisprudenza hanno ammesso la domanda avente ad oggetto la sola richiesta di condanna generica.
Questa interpretazione pone un problema di tutela del diritto di difesa del convenuto: la particolare pericolosità dell'ipoteca giudiziale iscritta in base a sentenza di condanna generica impone di consentire al debitore di ottenere, il più rapidamente possibile, una sentenza di liquidazione sulla cui base poter chiedere la riduzione dell'ipoteca; in tal caso la giurisprudenza ha affermato:
che se l'attore ha chiesto unicamente la condanna generica, il convenuto può chiedere che nello stesso processo venga accertata anche l'entità dei danni;
che intanto l'attore ha il potere di ridurre, durante il corso del processo, l'oggetto della domanda originaria, limitandolo al solo accertamento dell’an del diritto, in quanto il convenuto non si opponga espressamente.

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