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La tutela c.d. costitutiva

La tutela c.d. costitutiva


Ai sensi dell'art. 2908 c.c. "nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".
L'art. 2908 c.c. non ha però una valenza esclusivamente classificatoria, già che vale ad imporre il marchio della tassatività alle ipotesi riconducibili nello schema dogmatico della tutela costitutiva.
Il rilievo non è fatto di secondaria importanza in quanto rischia di porre ostacoli all'effettività della tutela giurisdizionale ogni qual volta, per un verso, tale effettività sia realizzabile solo attraverso forme di tutela dogmaticamente qualificabili come costitutive, per altro verso, il legislatore non abbia esplicitamente previsto in tali ipotesi l'ammissibilità del ricorso alla tutela costitutiva.
Già questi primi rilievi mostrano l'estrema importanza dell'esatta individuazione dogmatica del significato della tutela costitutiva e delle sue differenze rispetto alla tutela di mero accertamento e di condanna.
Iniziamo dunque dall'analisi dei diversi schemi tramite i quali, alla stregua della teoria generale, si possono produrre effetti sostanziali, per giungere a delimitare struttura, funzione e ambito della tutela costitutiva.

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