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Il termine ultimo per le deduzioni istruttorie in primo grado


Nel rito ordinario il momento ultimo per produrre documenti e avanzare richieste di prove costituende è dato da un doppio termine (uno per la prova positiva ed uno per la prova contraria) che comincia a decorrere dopo che sono stati individuati i fatti controversi.
L'art. 183(6) c.p.c. è chiarissimo nel consentire che l'istanza di assegnazione del termine, entro cui poter a pena di decadenza produrre documenti e indicare mezzi di prova, possa essere effettuata unicamente nel corso della prima udienza di trattazione.
Ne segue che la mancata istanza di parte entro tale udienza determina la definitiva preclusione dei poteri processuali istruttori delle parti nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguente possibilità di ammissione solo delle prove precedentemente indicate nella citazione, nella comparsa di risposta o nel corso della stessa prima udienza.

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