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Problemi minori inerenti alla nullità del sotto-atto di esercizio dell’azione


L’art. 1644 c.p.c. non richiama, quale motivo di nullità dell’atto di esercizio dell’azione, la mancanza o l’assoluta incertezza del requisito di cui al n. 2 dell’art. 163 c.p.c. che si riferisce alla mera indicazione dell’attore e del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono (esso individua un requisito di forma-contenuto funzionale alla mera vocatio in ius).
È da considerare però che un diritto si individua non solo attraverso le sue componenti oggettive (contenuto ed eventualmente fatti costitutivi), ma anche attraverso le sue componenti soggettive, cioè tramite l’indicazione dei soggetti che sono parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Ne segue che ove la mancanza o assoluta incertezza nell’indicazione dei soggetti concerna non solo le c.d. parti in senso formale, ma anche le parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, si avrà nullità della citazione per assoluta incertezza in ordine alle componenti soggettive del diritto fatto valere in giudizio e l’atto di citazione sarà idoneo a produrre effetti sostanziali e processuali solo a seguito della sanatoria, non retroattiva, costituita dalla rinnovazione o dall’integrazione.

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