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L’assegnazione forzata


L’assegnazione forzata è l’attribuzione del bene pignorato ad un creditore, sulla base di un determinato valore.
Essa determina un trasferimento coattivo del bene a favore di un creditore e, quanto agli effetti sostanziali, ha una disciplina affine, se non addirittura identica, a quella della vendita forzata.
In via generale il legislatore, nel timore che tramite l’assegnazione il beni possa essere attribuito a un creditore per un valore inferiore al prezzo che si sarebbe potuto ricavare in via di vendita forzata, guarda con sfavore all’assegnazione forzata.
Indice di tale sfavore è la previsione di rigide condizioni cui, sempre in via generale, è subordinata l’assegnazione forzata.
Tali condizioni sono:
- innanzitutto il bene non può mai essere assegnato al creditore per un valore inferiore a quello di stima;
- in secondo luogo, sia nell’espropriazione mobiliare e sia in quella immobiliare, l’assegnazione forzata può avere luogo solo a seguito dell’esito negativo della vendita con incanto;
- se sono intervenuti altri creditori, ai fini dell’assegnazione, è necessario l’accordo di tutti;
- se vi è intervento di creditori, fermo restando il rispetto del valore di stima, l’assegnazione “può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente”.

La dottrina ha effettuato una serie di distinzioni a seconda che:
- l’assegnazione sia effettuata a favore del solitario creditore pignorante: in tal caso l’assegnazione, a meno che il bene sia assegnato per un valore sufficiente a coprire le sole spese dell’esecuzione, a carattere statisfattivo;
- in caso di concorso, l’assegnazione sia effettuata per un valore eccedente al valore minimo: in tal caso l’assegnazione avrà carattere satisfattivo, in quanto il creditore assegnatario concorrerà con gli altri creditori sull’eccedenza del valore minimo necessario per soddisfare le spese di esecuzione e i crediti aventi diritto di prelazione anteriore;
- in caso di concorso, l’assegnazione sia effettuata per il valore minimo: in tal caso l’assegnazione avrà carattere non satisfattivo, sarà molto affine all’acquisto coattivo in via di vendita forzata e, secondo alcuni, per tali motivi non richiederebbe il consenso di tutti i creditori.

Vi sono delle ipotesi, non secondarie, in cui l’assegnazione è sottratta alle limitazioni sopra indicate e anzi favorita dal legislatore:
- l’espropriazione di crediti esigibili entro 90 giorni: in tal caso i crediti sono assegnati in pagamento, salva esazione, anche d’ufficio ai creditori concorrenti;
- l’espropriazione immobiliare dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato: i creditori possono chiedere l’assegnazione, immediatamente, senza dover attendere l’esito negativo dell’incanto;
- l’espropriazione mobiliare di oggetti d’oro e d’argento: questi non possono essere mai venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco e, se restano invenduti, sono assegnati anche d’ufficio ai creditori.
La ratio consiste nella circostanza che si tratta di beni aventi un valore certo.

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