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L’atto introduttivo del procedimento di cassazione


L’atto introduttivo del procedimento di cassazione è un ricorso, notificato su istanza del ricorrente alla controparte entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, salvo il termine lungo di un anno dalla pubblicazione.
Il ricorso, entro 20 giorni dall’ultima notificazione, va poi depositato in cancelleria, a pena di improcedibilità, munito, sempre a pena di improcedibilità, di copia autentica della sentenza, della relazione di notificazione, della procura speciale se conferita con atto separato, degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dell’istanza con cui il ricorrente ha chiesto alla cancelleria del giudice di merito la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione.
Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità una serie di elementi tra cui particolarmente importanti sono “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” e “i motivi per i quali si chiede la cassazione”.
Nel ricorso per cassazione quindi, a differenza dell’appello per il quale il legislatore distingue tra requisiti richiesti a pena di inammissibilità e requisiti previsti a pena di nullità, tutti i requisiti di forma-contenuto sono richiesti a pena di inammissibilità con una notevole semplificazione.
La dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità impedisce la riproposizione del ricorso.
La parte intimata può costituirsi nel giudizio di cassazione notificando a sua volta un controricorso entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso principale, e quindi depositandolo in cancelleria entro 20 giorni dalla notificazione.
In mancanza di costituzione in giudizio, il resistente dovrà limitare la propria difesa alla partecipazione alla discussione orale, senza poter presentare memorie scritte.
Il controricorso ha carattere puramente difensivo, con esso si possono eccepire eventuali motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso e dimostrare l’infondatezza delle censure proposte dal ricorrente senza proporne altre che mirino a contrattaccare la sentenza su altri punti non denunciati nel ricorso.
Tuttavia in presenza di un fenomeno di soccombenza reciproca, l’intimato può, mediante il controricorso, proporre ricorso incidentale, vera e propria impugnazione incidentale cui il ricorrente principale può resistere notificando a sua volta un controricorso.

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