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Trattamento sanitario: comprensione del paziente e consenso

Trattamento sanitario: comprensione del paziente e consenso


    Rientra poi nei doveri del medico accertarsi che il paziente dia segni esteriori tali da far ritenere che sia in grado di prestare attenzione alle indicazioni lette o ascoltate, di comprenderle e di usarle in modo razionale per arrivare ad una decisione.
Di conseguenza, il medico deve anche astenersi dal procedere all’acquisizione del consenso proprio in momenti in cui il malato appaia in uno stato fisico o emotivo tale da rendere improbabile la consapevole acquisizione e la ragionata elaborazione delle informazioni ricevute (la capacità di intendere e di volere diventa presupposto di un requisito più complesso, innovativo: l’accertamento dell’effettiva comprensione).

Libertà del consenso del paziente


    Il paziente deve essere libero da suggestioni e perciò libero da false illusioni, sicché l’informazione che gli va data deve essere scevra da inganni, da menzogne, da mendaci speranze di successo, ecc…
Egli inoltre ha diritto di conoscere la verità delle proprie condizioni cliniche, sicché tranne casi particolari, non gli va taciuta l’eventuale esistenza di malattie anche a prognosi infausta, la portata di eventuali interventi chirurgici mutilanti o demolitori, alla rischiosi tardi eventuali terapie, ecc…
    Se in talune circostanze il medico è legittimato ad agire anche senza il consenso della persona assistita, non lo è mai (tranne i casi di trattamento sanitario obbligatorio) ad agire contro la volontà consapevole ed esplicita dell’altro: in tale ipotesi il sanitario deve desistere ed astenersi da ogni prestazione (rifiuto di consenso alle cure necessarie).

Consenso implicito e consenso esplicito


    Il consenso può in alcuni casi essere considerato implicito nella stessa richiesta di prestazione d’opera, il che avviene quando si tratti di prestazione esente da rischi o scevra da controindicazioni (si parla anche di consenso tacito o di consenso presunto).
    Al contrario, quando l’atto medico-chirurgico comporta il pericolo concreto di una menomazione dell’integrità psicofisica individuale, il consenso deve essere sempre richiesto ed ottenuto in forma esplicita (si parla allora anche di consenso specifico e documentato).

Autenticità del consenso del paziente


     Ai fini della liceità e legittimità della prestazione, occorre che vi sia una autentica necessità clinica che la giustifichi, la renda necessaria o quantomeno opportuna; occorre che le motivazioni e le finalità da raggiungere corrispondano a quelle autenticamente espresse dall’assistito; occorre che il consenso sia prestato direttamente (salvo l’ipotesi di legge: incapacità mentale, interdizione, minore età) dalla persona che può effettivamente disporne.
La manifestazione del consenso deve essere inequivoca, risultato di una serena la riflessione e motivazione di entrambi i contraenti il rapporto (medico e paziente).
Non si dimentichi che il rapporto medico-assistito dev’essere improntato alla buona fede e alla correttezza reciproca.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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