Le fonti del diritto processuale penale
                                    
La teoria delle fonti è complicata perché le distinzioni non solo più nette. 
Le fonti del diritto processuale penale sono:
1.
 la Costituzione e le eventuali leggi costituzionali che la modificano o
 la integrano a seconda dei casi. Fino agli anni '70 tra le fonti alcuni
 non annoveravano la Costituzione o magari la annoveravano tra le fonti 
complementari.
Tale errore è tanto più evidente se si nota che nel
 codice di procedura penale ci sono norme identiche a quelle della 
Costituzione.
Le norme della Costituzione sono vincolanti a tutti 
gli effetti e la loro inosservanza nella redazione di una norma 
processuale penale comporta l'illegittimità costituzionale di 
quest'ultima (art. 136,1 Cost.).
Tutte le norme della Costituzione devono trovare attuazione subito.
2.
 Fonti internazionali: l'art. 101 Cost. prevede un meccanismo di 
adattamento interno automatico al diritto internazionale ma tale 
meccanismo non deve consentire la violazione di principi costituzionali 
fondamentali. Ciò vale per le norme internazionali ordinarie.
Diversa è la situazione per i trattati internazionale che per avere 
efficacia negli ordinamenti sono modificati con una norma interna.
Quanto alla posizione delle norme processuali penali di derivazione 
internazionale, l'art. 206,2 c.p.c. le pone in una posizione secondaria 
rispetto alle norme internazionali.
 Per quanto riguarda i rapporti
 con autorità straniere, l'art. 696 c.p.c. prevede che le norme interne 
abbiano funzione sussidiaria rispetto a quelle internazionali.
Tutte le norme del codice devono fare i conti con le norme 
internazionali sui diritti dell'uomo, che non possono essere modificate 
da norme ordinarie in quanto dotate di specialità. Se le norme 
processuali penali non rispettano gli obblighi internazionali, violano 
l'art. 117 Cost.
3. Fonti primarie: 
   - codice procedura penale:
 emanato il 22 settembre 1988 ed entrato in vigore il 24 ottobre 1989. È
 una codificazione avvenuta con il meccanismo della delegazione 
legislativa;
   - leggi ordinarie: sono leggi statali in senso 
stretto perché le regioni non possono provvedere in materia di procedura
 penale e in materia penale;
   - decreti legge.
4. Fonti secondarie:
  
 - norme regolamentari della Corte Costituzionale e del Parlamento dei 
confronti del Presidente della Repubblica in caso di alto tradimento o 
attentato alla Costituzione;
   - regolamenti esecutivi di norme legislative;
  
 - consuetudine: normalmente viene considerata applicabile al diritto 
processuale penale. Eccezione: art. 206,2 e 696 c.p.c. che però è una 
consuetudine di carattere internazionale.
Sull'interpretazione 
delle disposizioni processuali penali non sorgono questioni specifiche. 
Essa avviene con le stesse metodologie di interpretazione delle altre 
disposizioni, salvo alcuni profili.
Il problema dell'analogia assume 
rilievo perché si parte da una considerazione secondo cui l'analogia è 
vietata in campo processuale penale. Essa è valida nel diritto 
sostanziale e non nel diritto processuale, ma si deduce che in genere 
essa non vada applicata salvo in casi tassativamente previsti.
Un 
altro problema sorge quando l'analogia venga adoperata in malam partem. 
Il suo divieto veniva fondato sul contrasto con l'art. 25,2 Cost. 
Attualmente è l'art. 111,1 Cost. a risolvere la questione sancendo una 
riserva assoluta di legge per la regolazione del giusto processo.
Ma 
se anche l'art. 111 non dovesse contemplare il principio di legalità, 
l'ordinamento italiano vi si dovrebbe cmq conformare secondo l'art. 
117,2 Cost.
Dall'art. 111 deriva come conclusione l'esclusione di 
ogni esito del procedimento analogico che porti una limitazione della 
posizione e delle garanzie processuali di colui nei confronti del quale è
 stato instaurato il procedimento, cioè il divieto di analogia a danno 
dell'imputato.
Ulteriore problema si pone quando vi sia la 
sostituzione di una disciplina processuale a un'altra; ossia il problema
 di determinare l'effetto che il ricambio normativo ha sui processi in 
corso.
Il diritto transitorio in senso stretto è il diritto che 
regola i procedimenti pendenti. Esso incide sulle situazioni pendenti 
presentando una disciplina diversa da quella precedente e da quella 
futura. In mancanza si applicano i principi di diritto intertemporale, 
con cui il legislatore si pone al di sopra della norma vecchia e di una 
nuova.
In mancanza di tali principi, si ricorre a principi generali.
Il
 principio generale che regola la successione di norme processuali 
penali è il principio tempus regit actum, secondo cui la legge nuova 
entra in vigore subito. Ma bisogna chiarire cosa si intende per actus e 
per tempus.
Dobbiamo interpretare actus come circoscritto a ogni 
singolo atto o fatto processuale; quindi si scompone il processo in 
tante fasi per ognuna delle quali vale il principio suddetto.
Per 
quanto riguarda tempus, se le disposizioni della nuova norma fossero 
applicate retroattivamente ai momenti procedimentali anteriori alla sua 
entrata in vigore, ciò sarebbe in contrasto con il principio stesso.
È
 invece conforme a tale principio il fatto che, in caso di mutamento 
normativo, ha valore l'atto compiuto secondo la norma vigente al momento
 in cui è stato emanato. Quindi la Corte Costituzionale ha stabilito che
 il principio tempus regit actum vuol dire che la validità degli atti è e
 rimane regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione e 
perciò a tale legge bisogna fare riferimento quando siano da valutare 
atti anteriormente  compiuti.
Il principio tempus regit actum è un 
principio generale ma non è costituzionalmente stabilito. Il legislatore
 può quindi derogarvi ma a due condizioni:
- che la retroattività sia ragionevolmente giustificabile;
- che la retroattività non si ponga in conflitto con interessi a valori costituzionalmente protetti.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
- Autore del libro: Giulio Ubertis
- Editore: UTET
- Anno pubblicazione: 2007
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