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Il registro delle notizie di reato. L’informazione di garanzia


L’arrivo dell’informativa proveniente dalla polizia giudiziaria fa sorgere a carico del Pubblico Ministero l’obbligo di iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro.
Esistono tre tipi di registri:
- Registro ordinario delle notizie di reato, che contiene le notizie di reato.
Le notizie di reato senza l’individuazione della persona alla quale debba essere addebitato il medesimo vengono registrate “nel modello 44”.
Mentre quando il Pubblico Ministero ritiene di formulare un addebito nei confronti di una persona, egli ordina alla segreteria di iscrivere il nominativo dell’indagato nel “modello 21”, accanto alla notizia di reato già inserita.
Si dovrà, invece, procedere ad iscrizioni del tutto nuove e a carico della medesima persona sono addebitati reati concorrenti ovvero se il medesimo fatto è addebitato anche ad altre persone.
- Registro degli atti non costituenti notizie di reato o “modello 45”, in cui sono iscritti tutti quegli esposti dai quali non sia possibile ipotizzare in alcun modo un fatto di reato.
- Registro delle notizie anonime, che contiene le notizie di reato anonime, le quali non sono di regola utilizzabili nel procedimento penale, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.
Decorsi 5 anni dall’iscrizione delle notizie di reato anonime nel registro senza che siano utilizzate queste devono essere distrutte.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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