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Il termine nel procedimento contro ignoti


Quando si procede contro ignoti, il termine per le indagini preliminari decorre dalla data di iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro (modello 44).
Entro il termine di 6 mesi il Pubblico Ministero deve chiedere alternativamente l’archiviazione perché è ignoto l’autore del reato, ovvero la proroga per poter proseguire le indagini.
Il termine ha la funzione di assicurare il rispetto dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Il giudice può prendere tre decisioni:
non autorizzare la proroga, e in tal caso il Pubblico Ministero deve chiedere l’archiviazione perché è ignoto l’autore del fatto;
autorizzare la proroga con decreto motivato, e anche in tal caso la proroga non può essere superiore a 6 mesi e, nel caso di ulteriori proroghe, le indagini non possono oltrepassare i limiti massimi già visti (18 mesi o, eccezionalmente, 2 anni);
ordinare che il nome di una persona già individuata, che egli ritiene autore del reato, sia iscritto nel registro delle notizie di reato (modello 21), e ciò comporta che inizi automaticamente a decorrere un nuovo termine di 6 mesi entro il quale il Pubblico Ministero deve formulare le richieste di archiviazione o rinvio a giudizio, ovvero chiedere un’ulteriore proroga.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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