Skip to content

Il mandato di Commissione, artt. 1731 ss. c.c.


È un mandato senza rappresentanza che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente da parte di un commissionario che agisce in proprio.
Alla commissione si applicano tutte le norme del mandato senza rappresentanza e si riferisce ad affari di compravendita
La commissione è sempre onerosa ed il compenso si chiama provvigione.
Il commissionario può essere tenuto, in virtù di patto o di uso, al cd. star del credere, e cioè a garantire il buon fine dell’affare concluso: risponderà con il proprio patrimonio qualora il contraente da lui contattato risulti inadempiente e, pertanto, assumerà la qualità di fideiussore avendo diritto, altresì, ad una maggiore provvigione.
Il commissionario può concludere affari per conto proprio quando si tratta dell’acquisto di titoli … a meno che il committente non abbia diversamente disposto.


Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.