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L'assicurazione sulla vita, artt. 1919 e ss.


Con questo contratto l’assicuratore, in corrispettivo di un premio, si obbliga a pagare un determinato capitale o a corrispondere una determinata rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (morte o sopravvivenza ad una certa età).
Il contraente è talvolta persona diversa dall'assicurato, alla cui vita si riferisce l'alea del contratto; e diverso ancora può essere il beneficiario cui è destinato il pagamento della somma assicurata.
È vietato concludere assicurazioni per il caso di morte di un terzo senza il consenso dello stesso, da provarsi per iscritto. In caso di morte: vantaggio di terzi. In caso di sopravvivenza: a vantaggio dello stesso assicurato.
È possibile assicurarsi per una somma qualsiasi, anche molto forte: tutto dipende dai premi che si è disposti a versare. Il mancato pagamento dei premi produce diverse conseguenze: se non viene pagato il premio del primo anno, l'assicuratore ha diritto ad esigere la somma convenuta; se non viene pagato quello degli anni successivi, il contratto è risoluto di diritto nel senso che se nella polizza non è pattuito diversamente, l'assicurazione ha diritto ad evitare che un successivo pagamento dei premi ristabilisca la vita del rapporto; e tutto ciò trattenendo i premi già inutilmente versati.
Il momento della morte o la durata della sopravvivenza costituisce l'alea del contratto. E salvo patto contrario, non si risarciscono i danni in caso di suicidio che avvenga nei primi due anni del contratto. L'assicurazione fatta per un diverso beneficiario ha le caratteristiche di un contratto a favore di terzi. La designazione deve avvenire per iscritto, anche posteriore al contratto, con dichiarazione diretta dall'assicuratore o con testamento. La designazione si può sempre revocare o modificare fino al momento in cui il beneficiario, dopo che si è verificato il presupposto per l'acquisto del diritto verso l'assicuratore, abbia dichiarato di volerne approfittare. È comunque revocabile per ingratitudine o per sopravvivenza dei figli e non produce nessun effetto nel caso in cui il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato. La designazione fatta per testamento è soggetta alle vicende dell'atto essenzialmente revocabile.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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