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La prassi successiva alla risoluzione n. 678


Successivamente alla risoluzione n. 678 è emersa una prassi costituita da risoluzioni del Consiglio di sicurezza con le quali gli Stati membri vengono autorizzati all’uso della forza nell’ambito di azioni dirette a mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
Frequentemente l’uso della forza è contemplato in maniera implicita con l’espressione “tutti i mezzi necessari”, divenuta una formula classica per l’autorizzare misure militari.
Non manca qualche caso in cui la forza è esplicitamente contemplata:
la risoluzione n. 836 del 1993 diretta a garantire il rispetto delle zone di protezione istituite in Bosnia-Erzegovina
un esplicito riferimento alla forza armata è contenuto nella risoluzione n. 958 del 1994 con cui l’autorizzazione prevista viene estesa alle misure adottabili nella Repubblica di Croazia
--> l’autorizzazione riguarda l’azione degli Stati sia a livello individuale, sia nell’ambito di accordi o organizzazioni regionali.
Sempre più frequentemente la finalità ha carattere umanitario, in situazioni qualificate dal Consiglio di sicurezza come minaccia o violazione della pace, spesso nell’ambito della guerra civile:
la risoluzione n. 794 del 1992 autorizzava il Segretario generale e gli Stati membri a usare tutti i mezzi necessari al fine di istaurare condizioni di sicurezza per le operazione di soccorso umanitario in Somalia
finalità umanitarie aveva pure la risoluzione n. 929 del 1994 con cui si autorizzavano gli Stati membri a istituire un’operazione temporanea avente lo scopo di contribuire alla sicurezza e alla protezione dei rifugiati e dei civili in pericolo in Ruanda --> pur non menzionando espressamente l’uso della forza, autorizza gli Stati membri a usare “tutti i mezzi necessari” per raggiungere gli obiettivi umanitari enunciati nella risoluzione stessa
la risoluzione n. 940 del 1994 con la quale si autorizzavano gli Stati membri a istituire una forza multinazionale e a usare tutti i mezzi di trasporto necessari per facilitare la restaurazione delle legittime autorità del governo di Haiti.
Le risoluzioni sono accomunate anzitutto dal loro inquadramento nel capitolo VII della Carta e quindi dal riferimento a situazioni giudicate dal Consiglio di sicurezza come comportanti una minaccia o una violazione della pace e della sicurezza internazionale; esse inoltre utilizzano, quale strumento per il mantenimento o il ristabilimento della pace, la delega dell’uso della forza agli Stati.
Successivamente alla crisi del Golfo tale strumento è diventato quasi abituale nella prassi del Consiglio di sicurezza.

Tratto da L'ONU E LA CRISI DEL GOLFO di Alice Lavinia Oppizzi
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