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Giurisdizione non contenziosa


I cenni svolti da ultimo consentono di accennare alla possibilità che il legislatore attribuisca al giudice non solo la tutela giurisdizionale dei diritti, ma anche funzioni ulteriori.
È questo il settore della giurisdizione volontaria o non contenziosa, settore che concerne funzioni ulteriori rispetto a quello della tutela giurisdizionale dei diritti, settore che il legislatore ordinario potrebbe legittimamente dimettere nella sua discrezionalità anche totalmente ai poteri privati o alla potestà amministrativa.
Alcuni rapidi esempi:
- la nomina e la rimozione di rappresentanti legali e minori, agli incapaci, a patrimoni separati o a gruppi collettivi;
- la valutazione dell'opportunità di porre in essere atti di straordinaria amministrazione nell'interesse di minori, incapaci, persone giuridiche;
- la liquidazione di patrimoni separati o del patrimonio delle persone giuridiche;
- le vendite coattive.
In queste e nelle molte consimili ipotesi il giudice è chiamato non a risolvere controversie relative a diritti di, non ad assicurare la tutela giurisdizionale di diritti violati (o meramente contestati), bensì a gestire interessi di minori, incapaci, patrimoni separati, gruppi collettivi.

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