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I rapporti tra giudice monocratico e giudice collegiale di tribunale


L'attribuzione ad un unico ufficio giudiziario, il tribunale, del potere di risolvere le controversie di primo grado, rientranti nella sua competenza per valore e per materia, come regola nella composizione di giudice monocratico e come eccezione in composizione collegiale, ha determinato l'inevitabile sorgere del problema dei rapporti tra giudice monocratico e giudice collegiale di tribunale e della necessità della relativa disciplina.
L'art. 50 quater c.p.c. assoggetta il vizio causato dalla decisione della controversia da parte del giudice unico di tribunale e non dal collegio e viceversa, allo stesso trattamento da sempre ha riservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla sentenza deliberata da un collegio cui partecipino giudici diversi da quelli che hanno partecipato alla discussione orale, ovvero da un collegio di cui non faccio parte il giudice relatore, ovvero ancora da un collegio cui partecipi un giudice ricusato o astenuto, ecc…; in ipotesi di tale specie la nullità della sentenza di primo grado può essere fatta valere unicamente tramite l'appello, il giudice d'appello, rilevata la nullità, dovrà limitarsi a rinnovare la decisione senza alcuna possibilità di rimettere la causa al giudice di primo grado.
L'art. 281 nonies c.p.c., infine, si dà carico del problema del cumulo nello stesso processo davanti al tribunale di "cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica".
Dopo aver disposto l'ammissibilità della loro trattazione simultanea, dispone che il giudice istruttore, "all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande a meno che disponga la separazione delle cause".
Si prevede, pertanto, che in tal caso la decisione simultanea debba avvenire da parte del collegio, ma si fanno salve le attribuzioni decisorie del giudice istruttore in funzione di giudice unico ove il cumulo venga sciolto a seguito di separazione delle cause.

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