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Ipotesi di provvedimenti di condanna aventi ad oggetto obblighi non suscettibili di esecuzione forzata


Una volta contestato come né l'art. 474 n. 1 c.p.c., né l'art. 2818 c.c., né l'art. 2953 c.c. impongono in modo alcuno di instaurare una correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata, va rilevato che dall'analisi del nostro diritto positivo emerge l'esistenza di numerose disposizioni di legge che esplicitamente prevedono la condanna ad obblighi non suscettibili di esecuzione forzata.

Intendo riferirmi a quelle disposizioni che esplicitamente assegnano alla condanna una funzione repressiva e/o preventiva che non potrebbe essere garantita attraverso il solo ricorso all'esecuzione forzata:
- l'art. 7 c.c. ("tutela del diritto al nome"), l’art. 9 c.c. ("tutela dello pseudonimo") e l’art. 10 c.c. ("abuso dell'immagine altrui") dispongono esplicitamente quale debba essere il contenuto del provvedimento di condanna, per le ipotesi di violazione del diritto al nome o all'immagine: la condanna può avere ad oggetto non solo nel risarcimento del danno, ma anche la cessazione (l'inibizione) del fatto lesivo;
- l’art. 9492 c.p.c. e l’art. 1079 c.c., disciplinando la tutela del diritto di proprietà e del diritto di servitù, prevedono espressamente che oggetto della condanna possa essere, oltre al risarcimento del danno e la rimessione in pristino, anche l'ordine di cessazione (di inibizione) delle turbative, molestie e impedimenti;
- l’art. 2599 c.c. che testualmente dispone che "la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti";
- l’art. 156 l. 633/41 sulla protezione del diritto d'autore, dispone testualmente che "chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione";
- l’art. 86 r.d. 1127/39 sui brevetti per invenzioni industriali e l’art. 66 r.d. 929/42 sui brevetti per marchi di impresa, disciplinando l'azione di contraffazione del brevetto per invenzioni industriali o per marchi di impresa, tali norme testualmente dispongono che la sentenza, accertata la violazione del diritto, oltre a condannare il convenuto alla distruzione, rimozione, ecc… degli oggetti prodotto delle parole, figure e segni con i quali la violazione è stata commessa, "può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa".
Il legislatore, qui e non nelle ipotesi precedentemente esaminate, prevede esplicitamente il ricorso alla tecnica delle misure coercitive, sotto la forma di pene pecuniarie;
- l’art. 28 l. 300/70 nel disciplinare un procedimento sommario a tutela della libertà ed attività sindacale nonché del diritto di sciopero, dispone esplicitamente che il giudice, una volta accertato il comportamento antisindacale denunciato, ordini "la cessazione del comportamento illegittimo della rimozione degli effetti"; per quanto riguarda l'attuazione del provvedimento, si prevede che in caso di inottemperanza da parte del datore di lavoro questi venga punito ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- l’art. 1469 sexies c.c. che, sotto la rubrica "azione inibitoria" prevede che le associazioni rappresentative dei consumatori possono richiedere al giudice "che inibisca l'uso delle condizioni" vessatorie da parte dei professionisti convenuti; l’art. 3 l. 281/98 che legittima le associazioni dei consumatori "ad agire a tutela degli interessi collettivi" richiedendo al giudice, tra l'altro, "di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti"; e l’art. 44 d.l. 286/98 che prevede una specialisti ma azione civile contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, a seguito della quale il giudice può "ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione";
- l’art. 18 l. 300/70 disciplina l'ipotesi della condanna del datore di lavoro a reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato.
Il grosso del problema lasciato in gran parte insoluto dalla disposizione in esame è quello relativo all'individuazione delle modalità con cui garantire l'attuazione del provvedimento giudiziale che impone la reintegra, stante il fatto che ci troviamo dinanzi a un obbligo difficilmente suscettibile di esecuzione forzata.
In tema di attuazione del provvedimento di condanna il legislatore ha predisposto che il datore di lavoro, se non ottempera alla sentenza, è obbligato a corrispondere al lavoratore "una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto" fino al momento della reintegra effettiva: tale obbligo opera come misura coercitiva.

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