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Osservazioni e conclusioni sulle questioni di competenza del giudice


Mi sembra ragionevole osservare quanto segue:
- in primo luogo che le questioni di competenza devono essere risolte dal giudice una forma della sentenza, sentenza che a sua volta sarà suscettibile di regolamento di competenza;
- in secondo luogo che l’insorgere nel rito del lavoro di una questione attinente alla giurisdizione o alla competenza o di altra pregiudiziale astrattamente idonea a definire il giudizio, non comporta per il giudice il dovere di risolverla immediatamente con sentenza indipendentemente dall’esito di quella delibazione di fondatezza, in quanto appare soluzione più ragionevole e prudente quella di ritenere che anche con riferimento all’insorgere di “questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio” il tribunale del lavoro goda di quello stesso potere discrezionale di cui gode il tribunale cosiddetto ordinario in ordine al se pronunciarsi immediatamente su di esse con sentenza ovvero accantonale per deciderle ad istruzione completata;
- in terzo luogo che l’espressione “altre questioni pregiudiziali” è altamente equivoca poiché l’aggettivo pregiudiziale è adoperato dall’art. 34 c.p.c. per riferirsi alle sole questioni pregiudiziali di merito suscettibili di costituire oggetto di una autonoma domanda e quindi essere trasformate, per volontà di legge o di parte, da questione in causa pregiudiziale; e dall’art. 187 c.p.c. per riferirsi alle sole questioni pregiudiziali di rito astrattamente idonee a definire il giudizio, diverse dalla giurisdizione e dalla competenza.
L’interpretazione più plausibile è quella di ritenere che con l’espressione “altre questioni pregiudiziali” l’art. 4204 c.p.c. si riferisca indistintamente a qualsiasi questione pregiudiziale, di rito o di merito la cui decisione può definire il giudizio.
Alla luce di tali rilievi è possibile trarre le seguenti conclusioni:
- ove nel corso del processo del lavoro, su eccezione sollevata dal convenuto o su rilievo d’ufficio, sorga una questione di competenza, di giurisdizione o altra questione pregiudiziale di rito, astrattamente idonea a definire il giudizio, ovvero una questione preliminare di merito, il giudice potrà (non dovrà) deciderla immediatamente ovvero accantonarla per risolverla ad istruzione esaurita; il provvedimento avrà sempre la forma della sentenza, e ove sia sentenza non definitiva sarà sempre soggetto alla disciplina del regolamento di competenza e della appellabilità immediata o differita;
- se i precedenti rilievi sono corretti, sarà giocoforza dover ritenere ammissibile l’emanazione di sentenza di condanna generica ove la prova sull’an sia già acquisita, mentre quella sul quantum richieda l’assunzione di (ulteriori) prove; è però ancora una volta da ricordare che le osservazioni più volte ripetute circa l’esigenza di limitare la rottura della concentrazione del processo tramite la messa in circolazione di sentenze non definitive, dovrebbe agire nel senso di ridurre al minimo le ipotesi in cui il pretore riterrà opportuno fare uso del suo potere discrezionale in tal senso; in ogni caso la sentenza di condanna generica sarà appellabile.

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