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Le fonti: convenzioni e trattati internazionali; la Lex Mercatoria


Noi abbiamo due realtà contrastanti cioè il fenomeno della globalizzazione dei mercati che sono sempre più internazionale e qualificati da rapporti economici che sorgono fra soggetti che hanno la loro sede di affari in stati diversi (diffusa globalizzazione), il quale però va urtare con il fenomeno della statalizzazione delle fonti.
I primi codici, questa tendenza dello stato a voler inglobare i rapporti del diritto del commercio internazionale→ne abbiamo parlato nel corso del nostro excursus storico.
Abbiamo visto anche che più si cercava di inglobare il diritto del commercio internazionale nelle reti delle leggi nazionali e più il diritto del commercio internazionale cercava di vincolarsi e di trovare un sistema per regolare se stesso attraverso degli strumenti sovranazionali.
Il mezzo di cui ci si faceva riferimento era la lex mercatoria.
Quindi esiste per i legislatori nazionali, si afferma l’esigenza di studiare ed applicare soluzioni giuridiche che assicurino ai loro cittadini anche all’estero la certezza del diritto e l’ordinato svolgimento degli affari.
Quindi i legislatori nazionali cominciano a pensare: come possiamo quando i nostri operatori economici intraprendono attività di commercio internazionale garantire certezza del diritto e svolgimento ordinato degli affari? Intanto si cerca di arrivare alla stipula di convenzioni o trattati di diritto internazionale privato uniforme e  poi di arrivare anche all’uniformazione del diritto sostanziale.

Affrontando il diritto degli scambi commerciali internazionali dal punto di vista delle modalità con cui gli accordi spesso sono negoziati e diretti si può definire il diritto del commercio internazionale anche come l’insieme delle norme che si possono applicare qualora si verifichi che: o le parti del contratto abbiamo nazionalità diversa o diversa sede di affari dove l’offerta e l’accettazione contrattuale sono inviate e dirette da parti con sede in stati diversi oppure una delle prestazioni deve essere eseguita in uno stato diverso da quello di conclusione del contratto.
Quando si tratta di diritto del commercio internazionale fondamentalmente è sempre presente l’elemento di estraneità cioè non si tratta mai di rapporti domestici conclusi fra soggetti dello stesso paese con prestazioni che devono essere eseguite all’interno dello stesso paese. Sarebbero rapporti di diritto interno/domestico. Invece il problema che ci poniamo noi in questo caso è che ci troviamo in situazioni per le quali o ci sono parti che hanno nazionalità diversa o se si tratta di società, aventi sede in paesi diversi, dove l’offerta e l’accettazione vengono trasmesse/scambiate fra parti che sono in stati diversi (per esempio quando voglio ordinare delle scarpe dalla Germania dove avviene offerta e accettazione tra io che sono italiano e l’azienda che è tedesca, poi si conclude il contratto e si analizzano tutti i problemi che ne derivano), oppure il contratto viene firmato da un francese a Milano ma il rapporto contrattuale/ le prestazioni devono essere eseguite in uno stato diverso per empio la svizzera. Sono tutte stipulazioni in cui si realizzano dei rapporti che presentano elementi di soprannazionalità.

Le fonti del diritto del commercio internazionale non sono mai raccolte in un sistema giuridico e normativo omogeneo cioè non esiste un unica fonte nazionale e/o sopranazionale che regoli la materia del diritto degli scambi commerciali internazionali. Non abbiamo un quadro normativo di riferimento composto da un unica fonte nazionale o sopranazionale. Il quadro normativo di riferimento quando si tratta di regole e di norme di diritto del commercio internazionale è un quadro abbastanza articolato il quale si compone di:
• NORME NAZIONALI
• FONTI DI ORIGINE UNIONALE
• FONTI DI ORGINE INTER STATUALE
, le quali comprendono:
- convenzioni(intese che sono mirate su specifici argomenti, sono proprio in materie di diritto del commercio internazionale, possono avere più oggetti) + trattati (ampia portata, stipulato fra stati, contenitore dove possono esserci anche norme di diritto del commercio internazionale, sono delle intese fra stati che inevitabilmente vanno anche ad incidere sulle sfere dei cittadini)
- diritto materiale del WTO
Tutto questo insieme costituiscono le fonti scritte. Poi ci sono le fonti di origine astatuale→
• USI E CONSUETUDINI INTERNAZIONALI cioè lex mercatoria, queste sono fonti non scritte.


Tratto da DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE di Alice Lacey Freeman
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