Il diritto di cronaca
Con cronaca si intende la narrazione di fatti/notizie.
Il diritto di cronaca si caratterizza come il diritto di raccontare notizie e pensieri prevalentemente altrui, ma ha dei limiti.
2. La verità della notizia: l’esercizio del diritto di cronaca è legittimo quando l’informazione narrata è vera. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un requisito non definibile oggettivamente e totalmente, per l’ordinamento giuridico la verità della notizia non è assoluta ma soggettiva e il legittimo esercizio della cronaca presuppone una rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati, sarà compito del giornalista approfondire la verità della notizia acquisita attraverso l’esame, controllare e verificare i fatti a cui si riferisce e dimostrare che ha fatto tuti gli accertamenti per vincere ogni dubbio e incertezza sulla verità dei fatti. L’esercizio putativo del diritto è basato sulla convinzione del giornalista (in buona fede) che la notizia diffusa sia vera quando in realtà di tratta di una notizia falsa. La parte importante riguarda in che modo il giornalista usa le fonti (come le acquisisce, come le controlla, come si accerta del fatto) perché il giornalista può aver fatto un attento controllo delle fonti ma il problema è a monte poiché le fonti danno informazioni non veritiere. Un altro problema legato alla verità della notizia è legato alla ricostruzione dei fatti che non si sono svolti in presenza del giornalista e quindi la notizia è basata sulle rappresentazioni fornite dai protagonisti e dai testimoni del fatto. Nel caso di versioni contrastanti/divergenti/incompatibili tra loro il giornalista non può proporre una sua interpretazione delle dichiarazioni e una sua versione/ricostruzione dei fatti perché la cronaca richiede delle valutazioni. Deve quindi risultare chiaro che la narrazione ricostruttiva fatta dal giornalista è frutto di un’interpretazione delle dichiarazioni raccolte e non di un’esperienza diretta del giornalista. Inoltre, in merito alla verità della notizia, la “sentenza decalogo” sostiene che la verità dei fatti non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o colposamente, taciuti altri fatti riconducibili ai fatti veri, la verità diventa quindi una mezza verità/incompleta e deve essere equiparata alla notizia falsa (mezza verità=notizia falsa). Anche in questo caso sarà necessario fare una valutazione caso per caso per verificare se l’aver taciuto alcune notizie sia stato frutto di malizia oppure solo una dimenticanza.
Il requisito della verità non riguarda solo il testo dell’articolo ma anche le immagini, il titolo, il sottotitolo, i grafici e tutto quello che è collegato all’articolo.
La giurisprudenza del diritto di cronaca
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Dettagli appunto:
- Autore: Emma Lampa
- Università: Università degli Studi di Macerata
- Facoltà: Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo
- Esame: Diritto dell'informazione e della comunicazione
- Docente: Simone Calzolaio
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