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Limiti impliciti individuali alla libertà di manifestazione del pensiero


Limiti impliciti:

Di natura individuale: l’oggetto è la persona e sono i limiti legati ai diritti della personalità, ossia tutti i limiti riconducibili ad altri diritti individuali che possono legittimare altrettante restrizioni alla libertà di espressione del pensiero.

I limiti individuali rappresentano una categoria aperta e sono

• L’onore: si deve andare alla ricerca di un fondamento costituzionale affinché questo valore sia riconosciuto e tutelato, ma all’interno della costituzione italiana non c’è un riferimento diretto ma possiamo trovare riferimenti indiretti nell’art. 2 considerato come “fattispecie aperta”, nell’art. 3 (in cui si afferma pari dignità sociale dei cittadini e la loro uguaglianze di fronte alla legge) e nell’art. 13 (in cui si tutela la libertà personale).
Il diritto all’onore è considerato un diritto inviolabile dell’uomo che attinge alla sua dignità e deve essere quindi tutelato.

Sul piano giuridico vanno distinti i concetti di onore e reputazione. L’onore in senso soggettivo è riferito ad una persona fisica ed è il sentimento che ciascuno ha di se stesso, si può ledere offendendo una persona, mentre la reputazione è l’onore in senso oggettivo ed è il sentimento/opinione oggettivata che la società ha del soggetto, ciò per cui una persona viene riconosciuta dalla società, si può ledere dando indicazioni sul carattere del soggetto che non corrispondono a quel soggetto, anche la reputazione è riferita a persone fisiche. Non si può esercitare la libertà di espressione se si lede l’onore e la reputazione e il danno all’onore è risarcibile con sanzioni civili e penali.

L’art. 594 del Codice Penale prevede una sanzione per l’ingiuria (=lesiva dell’onore e del decoro personale, avviene quando l’offesa all’onore è tra due persone presenti anche tramite l’uso del telefono), l’art. 595 del Codice Penale prevede una sanzione per la diffamazione (=lesiva della reputazione, avviene quando l’offesa alla reputazione è comunicata a più persone) e l’art. 596 del Codice Penale prevede una sanzione per la diffamazione a mezzo stampa (=quando la diffamazione avviene per mezzo stampa e la comunicazione raggiunge un numero ampio/indefinito di persone ed un’aggravante dell’offesa della reputazione).
Secondo questa distinzione tra reati i social hanno carattere ambivalente poiché si può fare danno all’onore sia con l’ingiuria, tramite la comunicazione interpersonale con la singola chat, sia con la diffamazione, con una comunicazione a tanti.

Secondo l’art. 51 del Codice penale (che è una norma a carattere generale) “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposta da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità” quindi anche se un atto costituisce un reato, con questa legge generale per questi due casi si esclude la punibilità, non si viene puniti per quell’atto che in realtà è un reato poiché si esercita un diritto o si adempie a un dovere (esempio: se c’è stato un incidente e per tirare fuori dalla macchina una persona rompo il finestrino non vengo punito per questa azione anche se è un reato poiché ho adempito a un dovere e ho salvato quella persona). L’art. 51 è importante ma non completo infatti esso esclude la punibilità in tutti i casi tranne che per i casi di cronaca/critica/satira che possono essere sanzionati dal punto di vista penale se superano il limite della libertà di manifestazione del pensiero.

Onore, decoro e reputazione non possono essere definiti una volta per tutte ma vanno calati nella realtà specifica in cui sono esercitati, sono quindi valori relativi e il bilanciamento non potrà formularsi in assoluto ma deve essere anch’esso contestualizzato.

La lesione dell’onore si ha quando c’è la diffusione di una notizia falsa e per questo il giornalista deve sempre verificare le fonti per la veridicità della notizia, la lesione della riservatezza si ha quando vengono diffuse informazioni vere riguardanti una persona ma ottenute senza consenso e quindi svelano al pubblico qualcosa che doveva rimanere nella sfera privata. Quando una notizia è in grado di ledere bisogna tener presente l’essenzialità dell’informazione (quando ad esempio si allega una foto alla notizia bisogna tener conto della presenza dei soggetti e se sono presenti dei minori dovranno essere offuscati).

• La riservatezza: riguarda la vita privata, non ha un riferimento diretto nella Costituzione italiana ma un principio di riservatezza può essere tratto indirettamente solo da alcuni articoli: art. 13 libertà personale, art. 14 inviolabilità di domicilio, art. 15 libertà e segretezza della corrispondenza/comunicazione, art. 21 non rendere noto il proprio pensiero, art. 2 considerato come fattispecie aperta.
Non si può esercitare la libertà di manifestazione del pensiero se le informazioni riguardano la vita privata di una persona, anche se non offensive le informazioni sono riservate e non devono essere esplicitate in pubblico.
Sul piano giuridico la riservatezza può essere distinta in tre concetti diversi ma collegati:
1. la riservatezza: riconosce l’esistenza di una sfera privata/personale/intima che va tutelata. Questo riconoscimento in Italia è avvenuto ufficialmente nella metà degli anni Settanta. L’oggetto del diritto alla riservatezza è la sfera personale.
2. la privacy: concetto che nasce negli anni Sessanta negli USA poiché circolano dati che riguardano e identificano una persona fisica, a partire dal riconoscimento di una sfera privata c’è un’estensione alla protezione dei dati personali per cui il concetto di privacy può essere inteso sia come protezione della sfera privata sia come protezione dei dati personali (concetto ambiguo).
3. dati personali: più recente, i dati personali consistono nell’associazione di informazioni a una determinata persona fisica che per questo vanno protetti e non diffusi pubblicamente. L’oggetto del diritto alla protezione dei dati personali sono i dati personali stessi.

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta di Nizza 2000) nasce come elaborazione per i diritti fondamentali comuni ma ha acquisito rilievo solo quando l’art. 6 del Trattato di Lisbona (2009) gli ha riconosciuto lo stesso valore giuridico dei trattati e dal quel momento la Carta di Nizza prevale sugli ordinamenti interni dei singoli stati. L’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali riguarda il rispetto della vita privata e della vita familiare e positivizza in modo autonomo per la prima volta il diritto alla riservatezza: “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”.
Il diritto è riferito a “ogni individuo” che è differente da “tutti” poiché “tutti” è riferito a persone fisiche e giuridiche mentre “ogni individuo” si riferisce solo alle persone fisiche (i dati delle persone giuridiche non sono personali e possono circolare liberamente al contrario dei dati delle persone fisiche che sono personali e vanno protetti).
L’art. 8 riguarda la protezione dei dati di carattere personale, ha positivizzato in modo autonomo per la prima volta il diritto alla protezione dei dati personali, l’oggetto di questo articolo è suddiviso in 3 commi:
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Anche qui “ogni individuo” è riferito solo alle persone fisiche e non giuridiche.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il principio di realtà prevede la correttezza e la trasparenza nell’uso dei dati personali, bisogna specificare le finalità del trattamento di questi dati per definire i limiti entro il quale si può svolgere il trattamento.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.
La differenza tra questi due articoli è che l’art. 7 ha carattere negativo (si può escludere gli altri dalla propria vita privata) mentre l’art. 8 ha carattere positivo poiché ci sono degli obblighi (seguire il principio di lealtà, definire le finalità, sottostare all’autorità), implica diritti attivi da parte dell’interessato nei confronti di altri soggetti che hanno degli obblighi nel trattamento dei dati personali, non ha carattere negativo (di non fare qualcosa).

Il diritto all’oblio è una particolare forma di garanzia che prevede la non diffusione di precedenti giudiziari di una persona. In base a questo principio non è legittimo diffondere informazioni relative a condanne ricevute o altri dati sensibili di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari ricollegabili a fatti di cronaca. Le leggi che regolamentano il diritto all'oblio si applicano esclusivamente alle persone fisiche e non alle aziende. Il diritto all’oblio è caratteristico del mondo analogico dove per cercare informazioni basta cercare sugli archivi ma nel mondo digitale c’è il diritto di de-indicizzazione, il diritto ad essere dimenticati online consiste nella cancellazione dagli archivi online, anche a distanza di anni, di tutto il materiale che può risultare sconveniente e dannoso per soggetti che sono stati protagonisti in passato di fatti di cronaca. I dati memorizzati nei motori di ricerca sono accessibili, virtualmente, per un periodo di tempo indeterminato, notizie (di cronaca o vicende giudiziarie) che altrimenti sarebbero di difficile reperibilità ma il motore di ricerca de-indicizza le informazioni facendole sparire e non comparendo tra i risultati di ricerca quell’informazione non è più reperibile.

• L’identità personale: è un limite implicito legato all’armonica convivenza dei diritti della personalità spettanti all’individuo. È la Cassazione civile a tracciare i contorno di questo limite precisando che può essere leso anche tramite un uso illegittimo dell’immagine altrui. Non c’è un esplicito/diretto riferimento nella Costituzione italiana ma si può collegare all’art. 2 come clausola aperta di tutela del libero svolgimento della persona umana.
Il contenuto di questo diritto consiste nell’interesse di ciascun soggetto a essere rappresentato con la sua vera identità, si tutela la pretesa dell’individuo a non vedersi all’esterno non alterato/contestato il proprio patrimonio intellettuale/religioso/politico/sociale/…. Se succede il contrario viene violata l’identità personale.
L’oggetto del diritto all’identità personale: diritto al nome (artt. 6 e 7), diritto di rettifica, diritto di aggiornamento e diritto all’oblio (sentenza 05/04/2012, Cassazione civile sez. 3-vedi fotocopia-).

Per quanto riguarda i limiti impliciti della persona della libertà di manifestazione di pensiero, in positivo essi sono:
1. onore = devi dire senza offendere,
2. riservatezza = devi dire rispettando la vita privata,
3. identità personale = quando ti esprimi devi avere riguardo della caratterizzazione più esatta possibile dell’identità della persona.


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