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La libertà di manifestazione del pensiero (Art. 21)


Profili soggettivi:

La libertà di manifestazione del pensiero è garantita a tutti poiché tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, senza alcuna distinzione di qualifiche/status/condizioni personali.
Si tratta di una formulazione generale che implica un dovere da parte del legislatore italiano di trattare in modo uguale e non discriminatorio tutti i soggetti. Quindi questa libertà è garantita a tutti, non solo ai cittadini (nella Costituzione italiana alcuni articoli sono espressamente dedicati ai cittadini e la condizione dello straniero è disciplinata nell’Art. 10, in questo caso si rivolge a tutti senza fare distinzione tra cittadino e straniero).

I titolari della libertà di manifestazione del pensiero non sono solo i singoli (=persone fisiche) ma anche le persone giuridiche (come le formazioni sociali, imprese, enti, associazioni).
Pertanto anche la forma collettiva di manifestazione del pensiero è garantita dall’Art. 21.

La manifestazione di pensiero ha una particolare forma di tutela per i parlamentari e i consiglieri regionali, entrambi sono accomunati da una disciplina costituzionale (artt. 68 e 122) che li esonera da responsabilità per lo opinioni espresse e i voti dati dall’esercizio delle loro funzioni. L’insindacabilità rappresenta un’immunità legata alla particolare rilevanza dell’ufficio da essi ricoperto, non un privilegio soggettivo. I parlamentari non rispondono dei voti dati e delle opinioni espresse nell’esercizio della funzione che svolgono = nesso funzionale per cui il parlamentare non può essere perseguito per quello che dice in ambito parlamentare. L’area di immunità dovrebbe coincidere con le funzioni svolte dai parlamentari/consiglieri regionali ma più di una volta è stata estesa a manifestazioni del pensiero non riconducibili direttamente all’espressione del voto o all’opinione politica e di conseguenza sono state ritenute non punibili manifestazioni che avevano ben poco a che vedere con la funzione rappresentativa parlamentare. L’obbiettivo di questa forma di tutela è quello di avere la massima genuinità delle comunicazioni nelle sedi parlamentari per discutere e risolvere problemi.

Profili oggettivi:
Con proprio pensiero si fa rifermento al pensiero originale e al pensiero altrui fatto lecitamente proprio ( = fare proprio un pensiero altrui senza rubare ma rispettando il diritto d’autore), infatti siamo dentro la manifestazione del proprio pensiero anche quando si prende lecitamente l’opinione altrui poiché quando ciò avviene si aggiunge comunque qualcosa (es.: le agenzie di stampa danno una notizia = proprio pensiero mentre il giornalista riprende questa notizia e la modifica facendola lecitamente propria).
La manifestazione del pensiero finisce nel momento in cui nasce un contrasto/contraddizione tra pensiero puro ( = pensiero-pensiero) e pensiero-azione ( = quando una forma di espressione induce ad un certo comportamento ed è considerata illecita perché c’è un altro valore costituzionale che va in contrasto come ad esempio l’istigazione, ogni volta si deve studiare caso per caso e questo compito è assegnato agli interpreti).

La pubblicità commerciale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 231/85 è definibile come: una forma di espressione/manifestazione del pensiero e una forma di espressione artistica, per questo motivo non dovrebbe avere limitazioni (secondo l’art. 33) ma in realtà la pubblicità viene vista dal punto di vista descrittivo anche come un esercizio della libertà di iniziativa economica (disciplinata dall’art. 41) e quindi è sottoposta a delle limitazioni (es. limite all’affollamento).

La libertà di manifestazione del pensiero ha anche l’accezione negativa, ovvero la libertà di non esprimere il proprio pensiero e quindi il diritto a tacere. Come viene garantita la libertà di manifestazione del pensiero deve essere garantita allo stesso modo la libertà negativa di manifestazione del pensiero (se ho diritto ad esprimermi ho anche diritto a non esprimermi). Solo l’autorità giudiziaria può costringere a parlare e violare quindi la liberta negativa di manifestazione del pensiero quando i fatti costituiscono una fattispecie di reato.

Le dimensioni della libertà di manifestazione del pensiero sono 3:

1. Libertà attiva di informare: gli altri (singoli o collettività, determinati o indeterminati), situazione nella quale il titolare esercita il proprio diritto di diffondere e comunicare ad altri le informazioni di cui è a conoscenza, viene tutelata indipendentemente dai contenuti informativi veicolati. È l’unica dimensione di cui si cura la Costituzione italiana.
2. Libertà passiva di essere informati: situazione nella quale il titolare esercita il proprio diritto di ricevere ed essere destinatario di informazioni. L’essere informati rappresenta una premessa indispensabile del buon funzionamento di un regime liberal-democratico. È importante il sistema d’informazione che c’è intorno con la caratteristica del pluralismo interno (all’interno dello stesso canale di comunicazione, piattaforma/testata/tv pubblica, devono essere presentate una pluralità di informazioni) ed esterno (garantire più canali di comunicazione differenti che a loro volta hanno un pluralismo interno proprio, nasce con i mass media ma è con il web che si amplifica).
3. Libertà riflessiva di informarsi: il titolare è legittimato ad informarsi e andare alla ricerca di informazioni non spontaneamente diffuse.
L’esempio è il diritto di accesso a informazioni che mi appartengono (art. 22 legge 1990) che presuppone l’interesse diretto e concreto di chi è interessato, bisogna essere legittimati per avere l’accesso a queste informazioni. Si è evoluto nella trasparenza amministrativa nel 2013 per cui la sezione della pubblica amministrazione mostra tutte le informazioni che alimentano la libertà riflessiva di informarsi, ci deve essere un rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini con un maggior dialogo tra queste due parti. Ultimamente si è aggiunto anche l’accesso civico per cui tutte le informazioni che devono essere tenute segrete diventano oggetto del diritto di accesso civico (si può chiedere diritto di accesso civico in tutti i casi tranne per le informazioni segrete per la tutela dell’interesse pubblico e per le informazioni che riguardano privatamente il singolo individuo).

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