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Il riconoscimento della personalità giuridica: gli elementi essenziali


L’appartenenza: un ente ecclesiastico dal punto di vista giuridico è un organismo di natura associativa e fondatizia, legato ad una confessione religiosa che svolge attività di religione o culto. Presupposto essenziale per il riconoscimento di qualsiasi ente ecclesiastico è il rapporto organico che deve collegarlo all’istituzione confessionale di appartenenza. L’ordinamento italiano richiede solamente che sia garantita la conformità confessionale dell’ente ovvero che l’ente che aspira al riconoscimento sia stato approvato dagli organi competenti della confessione di appartenenza. Per gli enti cattolici l’accordo dell’84 afferma che la rep. Italiana riconoscerà la personalità giuridica su domanda dell’autorità ecclesiastica o col suo assenso. Per le altre confessioni il principio di conformità è desumibile dalle singole intese che adottano formule diverse ma univoche. Il riconoscimento degli enti cattolici è subordinato:
1. alla richiesta della tavola valdese
2. alla costituzione nell’ambito delle chiese cristiane avventiste
3. alla domanda congiunta delle comunità e dell’unione

il requisito della sede in Italia: altro presupposto di ordine generale è che l’ente ecclesiastico abbia la propria sede in Italia. è possibile che enti di natura religiosa con personalità giuridica riconosciuta in un altro stato operino in Italia. in questo caso l’ente è disciplinato dalla legge dello stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. A questi si applicherà la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia.
il fine di religione o di culto: la legge qualifica come aventi fine di religione e di culto gli enti facenti parte della costituzione gerarchica della chiesa, gli istituti religiosi ed i seminari. Per gli altri enti non soccorre la suddetta presunzione ed il fine di religione o di culto deve essere accertato di volta in volta. Si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto o alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla educazione cristiana. Si considerano da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso le attività commerciali a scopo di lucro. L’accertamento in questione operato dalla pubblica amministrazione è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell’ente anche se connesso a finalità di carattere caritativo. Gi enti ecclesiastici possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto che però sono soggette nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti alle leggi dello stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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