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I fatti notori, le massime d’esperienza e i fatti pacifici


Il momento acquisitivo della prova implica la posizione di un thema e l’ammissibilità di un mezzo di prova.

Il fatto notorio è un fatto che appartiene al normale patrimonio di conoscenze di una determinata cerchia sociale in un dato tempo e in un dato luogo, e che può essere, perciò, conosciuto, nella sua distinta identità storica, dal giudice senza la necessità di uno specifico accertamento. Affermato da una parte e non contestato dall’altra, il fatto notorio esclude la necessità di ulteriori verifiche in punto di prova.

Il fatto notorio quindi non impone un thema probandum, per la scontata valenza probatoria del fatto affermato, e non impone l’ammissione del mezzo di prova, per la superfluità di verifiche non consentite dall’art. 190. La deroga al principio dispositivo e al principio del contraddittorio è consistente, per questo la pratica del processo di parti considera notorio solo il fatto assunto dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile.

Mentre i fatti notori sono singoli accadimenti concreti, le massime di esperienza si configurano come regole ipotetiche formulate per astrazione e generalizzazione sulla base di una ripetuta esperienza, ma autonome rispetto ai casi dalla cui osservazione sono state dedotte, e oltre i quali dovranno valere per nuovi casi. Il discorso sulle massime d’esperienza muove pertanto da una premessa: che sia stata già raggiunta la prova in ordine ad un fatto; punta sull’ipotesi dell’implicazione fra questo fatto già provato e un altro fatto la cui esistenza si dà per scontata; si esaurisce nel giudizio circa la sicura prova dei due fatti. Se la relazione dei due fatti è tale che al primo segua necessariamente il secondo, il quale non possa seguire da nient’altro che dal primo, la prova dell’uno implica che esista l’altro.

Il fatto pacifico: nella pratica del processo civile i fatti allegati da una delle parti, quando siano riconosciuti dall’altra parte, possono essere considerati pacifici e, quindi, tali da non richiedere una prova specifica. Possono ritenersi pacifici i fatti allegati dalla parte quando essi siano stati ammessi esplicitamente dall’altra parte, oppure quando questa non li abbia espressamente contestati.

Nell’ambito del processo penale può parlarsi del fatto pacifico in un senso più limitato: utilizzando i dispositivi del consenso delle parti sul fatto ricostruito nel corso delle indagini preliminari, ma circoscrivendo in modo più tassativo le ipotesi in cui il consenso può determinare una decisione del giudice dell’udienza preliminare o del giudice del dibattimento allo stato degli atti (senza il supporto, cioè, di una prova in contraddittorio). I facta concludentia non possono dar corpo a queste ipotesi perché il codice prevede specificamente le forme della richiesta e del consenso. Nei due casi del giudizio abbreviato e dell’applicazione della pena su richiesta delle parti la richiesta e il consenso vanno enunciati oralmente nel corso dell’udienza preliminare; con atto scritto negli altri casi. Il cpp non consente comportamenti equipollenti, le forme sono essenziali.

Fatto pacifico non è sinonimo di valutazione pacifica e non controversa dell’episodio sottoposto all’attenzione del giudice.

Nel caso di giudizio abbreviato, la richiesta dell’imputato sigla al più la ritenuta inutilità di ulteriori accertamenti, ma non implica una condivisa valutazione sulla responsabilità o sulla impossibile applicazione di una causa di giustificazione.

Diverso è il caso dell’applicazione della pena su richiesta delle parti: il consenso incide, oltre che sul fatto ricostruito nel corso delle indagini preliminari, anche sulla valutazione che intendono darne le parti. Quindi il consenso, da un lato, cristallizza il fatto nelle dimensioni fissate dalle indagini preliminari, e, dall’altro, determina un accordo sul merito dell’imputazione, sulla qualificazione del fatto e sulla comparazione fra le circostanze.

Tratto da LE PROVE, IL PROCEDIMENTO PROBATORIO E IL PROCESSO di Gianfranco Fettolini
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