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Art. 474 c.p.c. : il diritto certo, liquido ed esigibile


Secondo quanto disposto dall’art.474 c.p.c. l’esecuzione forzata può aver luogo in virtù di un titolo esecutivo, ma solo per un “diritto certo, liquido ed esigibile”. Mentre le condizioni di certezza ed esigibilità non sono esclusive delle obbligazioni di denaro, la liquidità, consistendo nella determinazione in termini monetari del quantum dovuto, riguarda solo le obbligazioni pecuniarie.
La certezza non coincide con la incontrovertibilità del diritto e con la definitività dell’accertamento, che consegue solo al passaggio in giudicato della sentenza, in quanto anche le sentenze non passate in giudicato possono costituire titolo esecutivo. La certezza quindi consiste in una caratteristica interna del titolo, cioè al suo contenuto idoneo a determinare il diritto nei sui estremi soggettivi e oggettivi; per quanto riguarda le obbligazioni di denaro o di altre cose fungibili, la determinazione dei requisiti oggettivi, e quindi la certezza del diritto, richiede piuttosto la sua liquidità e cioè la sua specificazione in termini monetari o cmq la sua quantificazione. (Il requisito della certezza dunque assume maggior rilievo nell’esecuzione per consegna o rilascio e nell’esecuzione per obblighi di fare e di non fare).
Infine l’esigibilità è data dall’assenza di un termine (iniziale) non ancora scaduto o di una condizione (sospensione) non avverata.
-Il principio generale è che questi requisiti devono risultare dallo stesso contesto del titolo e non possono desumersi da elementi esterni ad esso.
La certezza del diritto impone che nelle esecuzioni in forma specifica il titolo esecutivo individui con sufficiente determinazione il bene che il soggetto ha diritto di ottenere in sede di consegna o rilascio. Anche per le obbligazioni di denaro o di altre cose fungibili questa determinazione è necessaria e presuppone un’attività di liquidazione già effettuata nel titolo; queste condizioni di certezza e liquidità non richiedono necessariamente nel titolo il risultato della quantificazione, essendo sufficiente la presenza di tutti gli elementi per determinare quel risultato con una semplice operazione aritmetica (un’altra ipotesi si ha  nel caso in cui il titolo preveda il pagamento di interessi o la rivalutazione della somma per la svalutazione monetaria, è sufficiente in questo caso che il tasso di interessi sia determinato nello stesso titolo o con relatio espressa a coefficienti esterni ufficiali, ad es, tasso determinato per legge).
Riguardo l’esigibilità ove un termine sia previsto o una condizione sia stata apposta è necessario che dallo stesso titolo ne risultino rispettivamente la scadenza o l’assolvimento (per quanto riguarda la condizione bisogna dimostrarne l’avveramento). Nell’ipotesi in cui l’efficacia del titolo sia subordinata a cauzione, la sua prestazione deve essere annotata in margine del titolo spedito in forma esecutiva o in un atto separato unito al titolo, per provare la sussistenza della condizione di esigibilità.          

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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