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Misure cautelari tipiche e tutela sommaria non cautelare


In questa tendenza di progressiva tipicizzazione della tutela cautelare, il legislatore può giungere a superare la stessa soglia della tutela sommaria cautelare per entrare nel campo della tutela sommaria non cautelare.
E infatti, allorché il legislatore reputa opportuno effettuare egli stesso la valutazione circa l’opportunità del ricorso alla tutela urgente, possono essere eseguite due tecniche diverse:
- si può continuare ad attribuire al provvedimento sommario natura cautelare, cioè carattere provvisorio e strumentale, nel senso dell’inidoneità dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso;
- si può invece, per così dire, saltare il fosso, e sommarizzare del tutto la tutela attribuendo al provvedimento sommario natura non cautelare, nel senso cioè che il provvedimento sommario è idoneo a divenire definitivo se il processo a cognizione piena non si instaura o si estingue.
In quest’ottica si comprende come la funzione della misura cautelare atipica di cui all’arti. 700 c.p.c. è una funzione residuale non solo rispetto alla possibilità di ricorso a misure cautelari tipiche, ma anche alla possibilità di utilizzazione di procedimenti sommari non cautelari.

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