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Affinità e differenze della cognizione con i processi sommari relativi a diritti


Processo a cognizione sommaria, quindi; ma processo sommario radicalmente diverso:
- sia dai procedimenti sommari non cautelari con attitudine al giudicato (cioè dei processi sommari tipo decreto ingiuntivo), poiché contro il decreto camerale per un verso non è previsto alcun rimedio oppositorio idoneo a consentire, a garanzia della parte soccombente, lo svolgimento di un processo a cognizione piena, per altro verso il decreto è espressamente dichiarato modificabile e revocabile in ogni tempo;
- sia dai procedimenti sommari cautelari, poiché per un verso il nesso manca qualsiasi riferimento al requisito del periculum in mora, per altro verso non vi è alcun riferimento ad una sia pure allentata strumentalità rispetto a un processo a cognizione piena.
Se l’accostamento ai procedimenti sommari voler farsi, l’unico accostamento possibile è con quei procedimenti sommari-semplificati-esecutivi privi di qualsiasi attitudine al giudicato.

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