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Il processo di espropriazione forzata è diretto dal giudice dell’esecuzione


Il giudice dell’esecuzione è designato dal capo dell’ufficio giudiziario entro 2 giorni dalla presentazione da parte del cancelliere del fascicolo dell’esecuzione, fascicolo che il cancelliere è tenuto a formare non appena l’ufficiale giudiziario deposita in cancelleria l’atto di pignoramento.
I provvedimenti del giudice dell’esecuzione, se relativi al processo di espropriazione e non a processi di cognizione sorti a seguito di opposizioni, hanno la forma dell’ordinanza modificabile e revocabile dallo stesso giudice, ma solo fino a che l’ordinanza non abbia avuto esecuzione (in questo la nostra differenza rispetto alla disciplina delle ordinanze del giudice istruttore).
Al giudice dell’esecuzione compete normalmente il potere/dovere di verificare d’ufficio l’esistenza dei requisiti extraformali e di taluni requisiti di forma-contenuto posti dal legislatore garanzia della legittimità del procedimento.
Se la verifica ha esito positivo, essa non assume autonomia; se, invece, la verifica è provocata su istanza del debitore o del creditore, il giudice, sia in caso di esito positivo sia in caso di esito negativo della verifica, deve pronunciarsi con ordinanza, ordinanza che in entrambi i casi sarà suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, opposizione su cui il giudice dell’esecuzione deve provvedere con sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione; se la verifica, d’ufficio o su istanza di parte, ha esito negativo, il giudice dell’esecuzione pronuncia ordinanza la quale chiude in rito il processo, contro tale ordinanza sarà poi sempre possibile opposizione agli atti esecutivi, opposizione su cui il giudice dell’esecuzione, come già detto, deve provvedere con sentenza impugnabile con ricorso per cassazione.
Il principio di impulso di parte che caratterizza anche il processo di espropriazione forzata fa si che il processo possa estinguersi per rinuncia o per inattività delle parti.
In tal caso l’estinzione è dichiarata con ordinanza del giudice dell’esecuzione, ordinanza contro la quale è ammesso reclamo innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione; sul reclamo il giudice provvede con sentenza appellabile.
Si deve ora passare all’esame dei suoi momenti nodali.

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