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La disciplina del nuovo rito speciale a cognizione piena


È da premettere che ci si trova alla presenza di un rito fortemente differenziato rispetto al rito ordinario disciplinato dai primi tre titoli del secondo libro del codice di procedura civile.
Il motivo di questa forte differenziazione deriva dalla circostanza che il nuovo rito speciale è stato previsto non come concentrazione e accelerazione del rito ordinario vigente, ma come concentrazione e accelerazione di un nuovo rito ordinario prefigurato dalla proposta di riforma globale del processo civile.
Il processo può essere distinto in tre fasi:
- la fase preparatoria che va dalla notifica dell’atto di citazione alla notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza: questa fase si svolge tutta in assenza del giudice, fuori dall’udienza, attraverso lo scambio fra le parti (e il deposito in cancelleria) di atto di citazione, comparsa di risposta, replica dell’attore, controreplica del convenuto, ulteriori repliche delle parti fino a una durata massima di circa 240 giorni.
Durante questa fase e si determinano in modo tendenzialmente definitivo il thema probandum e il thema decidendum, le prove precostituite e le prove costituende richieste dalle parti;
- la fase che va dalla designazione del giudice relatore al deposito da parte del giudice relatore del decreto di fissazione dell’udienza: decreto nel quale il giudice, dopo avere necessariamente studiato la controversia, deve determinare il programma dell’udienza di discussione e delle attività successive;
- la fase dell’udienza di discussione davanti al collegio, fase di trattazione, di eventuale istruzione e di decisione della controversia.

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