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Conseguenze della rinnovazione effettuata oltre il termine perentorio fissato dal giudice o con rinnovazione a sua volta invalida


Si consideri innanzitutto l'ipotesi in cui l'attore provvedersi a rinnovare la citazione anteriormente alla nuova prima udienza fissata dal giudice, ma la rinnovazione sia effettuata oltre il termine perentorio fissato dal giudice.
In tal caso esigenze di economia processuale inducono a superare l'inosservanza del termine perentorio e ritenere che la rinnovazione avrà sì efficacia sanante della originaria citazione invalida (ed impedirà quindi che il processo si debba concludere per estinzione o con sentenza di rigetto in rito), ma tale sanatoria non avrà efficacia retroattiva: opererà cioè dalla data della notificazione rinnovata e non da quella della prima notificazione.
Si consideri, poi, all'ipotesi in cui la rinnovazione sia effettuata si entro il termine perentorio fissato dal giudice, ma in modo ancora una volta invalido per vizi inerenti alla vocatio in ius.
Sarei propenso a dare a questa ipotesi soluzione identica a quella data l'ipotesi immediatamente precedente: e quindi ritenere che la citazione invalidamente rinnovata (ove a sua volta sanata dalla costituzione spontanea del convenuto o tramite seconda valida rinnovazione) abbia si efficacia sanante della citazione originaria, ma con efficacia non retroattiva.
Riguardo ad effetti sostanziali della specie impedimento della decadenza, ovvero interruzione della prescrizione, si ripropongono gli stessi identici problemi esaminati.

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