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Età effettiva di pensionamento, propensione al pensionamento, prolungamento della vita attiva


L'esigenza di indurre i lavoratori a scelte di prolungamento della vita attiva può riguardare tanto soggetti che abbiano già maturato l'età legale di pensionamento, quanto soggetti che tale età non abbiano raggiunto.
Nel primo caso l'adozione di misure dirette a tale obiettivo astrattamente si giustificano in considerazione essenzialmente dell'esigenza di contenimento della spesa pensionistica; nel secondo caso, invece, quelle misure, prima ancora che da quest'ultima, risultano giustificate da istanze equitative.
Quanto alle misure finalizzata alla prosecuzione dell'attività da parte dei lavoratori che abbiano raggiunto l'età pensionabile, la soluzione che, senza immutare i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, prospetta incentivi a favore della scelta di differimento del pensionamento, astrattamente considerata, non può che essere guardata con favore.
Piuttosto, il problema è quello di calibrare bene condizioni e entità degli incentivi, affinché i costi non finiscano per annullare i vantaggi.
Diversa è la situazione di coloro che non abbiano raggiunto l'età pensionabile, sicché è giusto che diverse siano anche le misure prospettabili al fine del superamento della pratica degli incentivi al precoce ritiro dal mercato del lavoro.
E proprio in tale direzione, cioè quella della adozione di misure dirette ad evitare il pensionamento precoce, che si colloca la linea prescelta dalla Comunità europea: elevazione non dell'età di pensionamento obbligatorio, bensì di quella di pensionamento "effettivo".
Ma vi sono anche altre circostanze che giustificano una considerazione circospetta del problema, così come esso viene comunemente prospettato.
Basti accennare, da un lato, al fatto che il grado di penosità del lavoro non è uguale per tutte le attività, sicché non per tutte si giustifica la stessa anzianità per il ritiro.
E va considerato, da un altro lato, che rientra nella logica degli stessi principi costituzionali dare riscontro nella disciplina del pensionamento anche al "merito", quale apprezzabile già sulla base del "semplice" dato della durata e intensità della vita lavorativa e, quindi, indipendentemente dall'età anagrafica.
Resta la questione relativa alla perdurante giustificatezza del termine inferiore dell'età legale "flessibile" di pensionamento: cioè se l'età di 57 anni fissato dalla legge del 1995 possa giudicarsi troppo bassa o meno.
Ma tale questione, in realtà, è meno rilevante di quanto potrebbe sembrare.
Infatti, in via di principio, la collocazione dell'età minima di pensionamento è indifferente, se il sistema non prevede incentivi al ritiro anticipato: e, da questo punto di vista, il criterio contributivo introdotto dalla riforma del 1995 non concede incentivi.
Basti ricordare che, secondo l'impianto della riforma del 1995, l'importo complessivo della pensione viene "tradotto" nell'importo da corrispondere effettivamente, sulla base di un coefficiente di trasformazione che tiene conto dell'età del singolo pensionato: in modo che, ad esempio, soggetti che vadano in pensione in età diverse, ma a condizioni paritarie di montante contributivo, percepiscono, sì, pensioni di ratei mensili diversi, ma il cui valore complessivo sia sostanzialmente identico.
Il vero problema, allora, risulta essere non quello economico, bensì quello sociale.
Si tratta, in sostanza, di valutare se il riconoscimento agli interessati di un troppo ampio potere di scelta circa l'età di pensionamento non finisca con il rappresentare una sorta di "supermercato previdenziale" e tradire, così, gli scopi e la funzione pubblicistica del sistema delle assicurazioni sociali, nel quale la tutela degli interessi individuali non è fine a se stessa, ma resta pur sempre finalizzata alla realizzazione di un interesse di rilevanza pubblica.

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