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Caratteristiche di punibilità e conseguenze del reato

Caratteristiche  di punibilità e conseguenze del reato


1_ La punibilità in generale: struttura e funzioni della cause incidenti sulla punibilità

Alla realizzazione di un fatto tipico antigiuridico e colpevole deve seguire la produzione delle conseguenze giuridiche sanzionatorie stabilite dalla legge.
Tra le conseguenze giuridiche del reato la pena è quella principale e immancabile.
La pena è la conseguenza indefettibile del reato, poiché un fatto costituisce illecito penale proprio in quanto per esso sia prevista, tra le altre eventuali, la conseguenza necessaria della pena.
Le altre conseguenze, diverse dalla pena, possono avere natura penale (come le pene accessorie o le misure di sicurezza), oppure civili (come le obbligazione al risarcimento del danno).

Punibilità = “collegamento consequenziale” tra reato e pena.

Fino a che si considera la previsione legislativa astratta di un reato, indipendentemente cioè dalla realizzazione di un fatto storico concreto conforme a quella previsione, la pena viene in considerazione come conseguenza giuridica solamente minacciata dal legislatore per l’ip. in cui un fatto criminoso venga concretamente ad esistenza => questo è il concetto espresso con il termine “comminatoria edittale” o legale della pena.
Una volta che il fatto di reato sia concretamente realizzato, la punibilità deve passare dalla comminatoria edittale della pena alla sua irrogazione in concreto al soggetto autore dell’illecito.
Ciò avviene attraverso il processo penale c.d. “di cognizione” (diretto cioè ad assumere cognizione della responsabilità di un determinato soggetto per un certo fatto criminoso), che si conclude con una sentenza irrevocabile di condanna.
Con la sentenza definitiva di condanna la pena viene irrogata in concreto al reo.
Dopo l’irrogazione mediante sentenza definitiva, si apre la 3° e ultima fase della esecuzione della pena, curante la quale la sanzione determinata dal giudice ed inflitta al condannato viene da quest’ultimo effettivamente “patita” ed espiata.
Con l’integrale esecuzione della pena la vicenda punitiva si estingue, mentre possono permanere ulteriori conseguenze sanzionatorie.
Si suole distinguere tra:
punibilità c.d. in astratto => che si ha fino a che non è stata emessa la sentenza definitiva di condanna;
punibilità c.d. in concreto => che si ha dopo la sentenza definitiva di condanna. +

DISTINZIONI
a)la punibilità intesa come mera comminatoria edittale della pena, che prescinde dall’esistenza diu un fatto storico e da un autore concreto;
b)la punibilità che presuppone la commissione di un fatto criminoso e pertanto la punibilità di un soggetto fisicamente determinato ma non ancora condannato => c.d. punibilità in astratto;
c)la punibilità di un soggetto determinato e già condannato => c.d. punibilità in concreto.



Questo “collegamento consequenziale” in cui consiste la punibilità dovrebbe essere necessario e immancabile, poiché in effetti senza di e4sso gli scopi di tutela del diritto penale non possono essere perseguiti e perde la sua ragion d’essere fondamentale la stessa previsione dei precetti penali. Ma così non è, dato che l’ordin. conosce delle cause variamente incidenti sulla punibilità per mezzo delle quali quel nesso viene eccezionalmente spezzato.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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