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Effetti del fallimento

EFFETTI DEL FALLIMENTO


Spossessamento → il fallito è privato della disponibilità dei beni la cui amministrazione spetta al curatore
Gli atti compiuti dal fallito dopo la sentenza sono validi ed efficaci tra le parti, ma inefficaci rispetto ai creditori (es. il curatore può chiedermi di pagare un debito anche se l’ho già pagato al fallito, che deve restituirmi i soldi)
L’acquirente di un bene alienato dal fallito non può opporre il titolo di acquisto → il bene può essere sottoposto alla vendita forzata, come se facesse ancora parte del patrimonio del fallito
Se il fallito acquista la titolarità di nuovi beni, questi sono acquisiti dal fallimento che però dovrà pagare in prededuzione (cioè con precedenza rispetto ad altri crediti) le spese necessarie per l’acquisto e la conservazione dei beni stessi
Le conseguenze appena viste non si applicano ai beni strettamente personali + beni impignorabili + assegni alimentari + salari e stipendi + pensioni + ciò che occorre al fallito per mantenere la sua famiglia

Dal punto di vista personale, il fallito:
- Deve comunicare al curatore i cambi di residenza/domicilio
- Deve consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento
- Non può essere nominato tutore o amministratore di SpA

Il fallimento può comportare conseguenze penali per l’imprenditore che ha compiuto atti gravemente imprudenti o con l’intenzione di danneggiare i creditori (bancarotta fraudolenta)
Dal giorno della sentenza, tutti i debiti pecuniari si considerano scaduti e cessano di decorrere gli interessi (eccetto per crediti garantiti da ipoteca/pegno/privilegio)
Dal giorno della sentenza, i creditore possono essere soddisfatti solo all’interno della procedura fallimentare (concorso dei creditori)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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