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Il ragionamento giuridico del giudice di appello


Il giudice di appello ha a disposizione, sia pure in via “cartolare”, le stesse prove di cui disponeva il giudice di primo grado.
Se in secondo grado si riforma la sentenza, vuol dire che il giudice di appello ha ragionato diversamente, sul piano probatorio o su quello giuridico, dal giudice di primo grado.
Ambedue i giudici hanno, dunque, gli stessi strumenti logico-argomentativi, ma possono ragionare in modo diverso.
Si potrebbe dire, in modo figurato, che nel giudizio d’appello non è l’imputato, ma la sentenza ad essere la protagonista; il contraddittorio d’appello comporta una nuova verifica e, quindi, la scoperta dell’eventuale errore.
Un esempio di errore di fatto è una testimonianza giudicata inattendibile; un esempio di errore di diritto è la considerazione della sufficienza del dolo generico della ricettazione.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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