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Il reato di pericolo: pericolo concreto ed astratto

Il reato di pericolo: pericolo concreto ed astratto

Il pericolo indica in generale una relazione probabilistica tra una situazione data e un risultato futuro, incerto e cmq sfavorevole. Quando si parla di pericolo in rapporto al contenuto offensivo del reato s’intende per “risultato sfavorevole la lesione del bene giuridico tutelato.
La “pericolosità” di una situazione data è una qualità che ad essa viene attribuita a seguito di un giudizio prognostico, cioè un giudizio che collega in termini di probabilità causale la situazione data e il risultato futuro.

La formulazione del giudizio di pericolo implica l’utilizzazione di almeno 3 parametri:
1-la “base” del giudizio: è costituita dall’insieme dei dati fattuali esistenti nella situazione concreta, cioè a seconda che si tenga conto di una quantità e qualità di dati maggiore o minore, cambia l’esito del giudizio di pericolo;
2-il “metro” del giudizio: è costituito dalle leggi scientifiche o dalle massime d’esperienza che, in presenza di una determinata base fattuale, consentono di formulare la prognosi che a quella situazione conseguirà in termini di certezza ovvero di probabilità la produzione del risultato sfavorevole;
3-il “grado” del giudizio: è il quantum di probabilità che, partendo da una determinata base fattuale, si verifichi il risultato sfavorevole.

La nozione di pericolo si presta ad una serie di importanti distinzioni.
A_ si distingue tra pericolo concreto e pericolo astratto a seconda che:

il giudizio sul pericolo per il bene giuridico sia rimesso dal legislatore al giudice => pericolo concreto. In tale eventualità il legislatore indica nella fattispecie incriminatrice solo una parte della “base” del giudizio di pericolo spettando poi al giudice di tener conto di tutta un’ulteriore serie di elementi fattuali su cui formulare in concreto il giudizio definitivo (di conferma di quello legislativo) sulla situazione legislativamente descritta. Per quanto riguarda il “contenuto” di disvalore del reato, il pericolo concreto è molto più vicino alla lesione del bene giuridico di quanto lo sia invece il pericolo astratto. Mentre molte situazioni di pericolo astratto possono non essere pericolose in concreto, non è vero il contrario.

il giudizio sul pericolo per il bene giuridico sia interamente formulato dallo stesso legislatore nella norma incriminatrice => pericolo astratto. Quindi in tale ipotesi il giudizio è stato compiuto ed effettuato interamente dal legislatore. E, essendo il legislatore l’unico soggetto a formulare il giudizio sul pericolo, è evidente che “base” del giudizio potrà essere solamente la situazione descritta legislativamente essendo ovviamente impossibile per il legislatore di tenere conto di elementi fattuali concreti pertinenti al fatto storico. I reati di pericolo astratto realizzano una tutela più anticipata (o più intensa) in quanto intervengono a sanzionare solo una parte (ovviamente la più rilevante) delle condizioni fattuali in presenza delle quali il bene giuridico può subire pregiudizio.


B_ un’altra distinzione va fatta all’interno della la nozione di pericolo astratto: poiché in questo caso il giudizio sul pericolo viene effettuato una volta per tutte dal legislatore, ci troviamo in presenza di un ulteriore grado di anticipazione della tutela penale, che in effetti non tiene conto non solo del risultato dannoso, ma neanche di tutti gli elementi fattuali concreti a base del giudizio di pericolo. Sennonché, le ragioni per cui il legislatore si “riserva” il giudizio sul pericolo sono diverse e fondamentalmente riconducibili a 2 modelli concettuali di pericolo.

Il 1° modello di pericolo => corrisponde ad un’esigenza di mera semplificazione, in nome della quale il legislatore presume il percolo sulla base di una data situazione, evitando così al giudice il complesso lavoro di formulazione del giudizio (previa individuazione della base fattuale, delle regole di giudizio, del grado del pericolo) e imponendo ai destinatari della norma l’osservanza di una più ampia sfera di cautele così da “anticipare” (o intensificare) la tutela del bene.

Il 2° modello di pericolo => corrisponde ad una vera e propria necessità logica, essendo impossibile anticipare la tutela al pericolo se non mediante il ricorso alla categoria del pericolo astratto.

QUINDI => si distingue tra pericolo presunto e pericolo astratto, entrambi in contrapposizione a quello concreto, ma tra loro cmq diversi.



Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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