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L’esercizio tempestivo dell’azione di danno e la separazione delle giurisdizioni


Il codice contiene una disposizione generale secondo cui l’azione civile per il risarcimento del danno derivante dal reato può essere proposta davanti al giudice civile e sfugge all’efficacia del giudicato.
Ciò dimostra che il codice accoglie la soluzione della separazione delle giurisdizioni come regola, alla quale pone singole eccezioni.
Ne consegue che il giurista deve interpretare queste ultime in modo restrittivo.
Il danneggiato può esercitare l’azione risarcitoria in sede civile senza subire l’efficacia del giudicato penale di assoluzione soltanto se si rivolge al giudice civile in modo tempestivo, e cioè prima della pronuncia della sentenza penale di primo grado.
Il processo civile, iniziato prima di tale momento, può proseguire senza essere sospeso.
Viceversa, se l’azione risarcitoria inizia tardivamente (oppure se il danneggiato si è costituito in precedenza parte civile nel processo penale e, poi, ha trasferito l’azione in sede civile) il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile.
La norma ha un evidente scopo punitivo nei confronti del danneggiato che non abbia scelto di percorrere subito la strada “suggerita” dal legislatore, e cioè l’azione risarcitoria in sede civile.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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