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L'eccezione di giudicato e il conflitto tra giudicati


Ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. "le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione".
La disposizione è di notevole rilievo in quanto consente agevolmente di risolvere il problema del conflitto tra giudicati a favore del secondo giudicato: la violazione del primo giudicato si traduce in un vizio della sentenza, vizio che può essere fatto valere unicamente tramite l'appello e la revocazione ordinaria; con la conseguenza che esso è destinato ad essere sanato ove non fatto valere attraverso tali impugnazioni.
È opportuno notare come il conflitto tra giudicati assume connotati diversi a seconda che nel secondo processo sia fatto valere lo stesso diritto (o diritto direttamente incompatibile) oggetto del primo giudicato, o sia invece fatto valere un diritto giuridicamente dipendente (o indirettamente incompatibile) con quello oggetto del primo giudicato: a seconda cioè che il primo giudicato debba esplicare efficacia diretta o riflessa nel secondo giudizio.
La violazione del giudicato nella prima ipotesi comporta totale sostituzione del secondo al primo giudicato, mentre nella seconda ipotesi comporta solo che il primo giudicato sia privato dell'idoneità a valere agli effetti del diritto dipendente (o indirettamente incompatibile) dedotto nel secondo processo.
L'art. 395 c.p.c. assoggetta l'eccezione di cosa giudicata ad un trattamento tutto particolare rispetto alle altre eccezioni: essa è proponibile anche dopo che per le parti è definitivamente precluso il potere di sollevare eccezioni; essa è proponibile anche dopo la pubblicazione della sentenza d'appello (o in unico grado) entro i termini per proporre revocazione ordinaria.
La dottrina e la giurisprudenza sono infatti concordi nel ritenere che l'art. 395 n. 5 c.p.c. trova applicazione solo ove l'eccezione di giudicato (esterno) non sia stata sollevata nei gradi del giudizio di merito: se, invece, l'eccezione è stata sollevata (o trattasi comunque di giudicato interno) il rimedio contro l'omissione di pronuncia sull'eccezione è il ricorso per Cassazione e non la revocazione.

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