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L’irrevocabilità del giudicato penale


Per irrevocabilità si intende la non impugnabilità del provvedimento emesso dal giudice.
Tale caratteristica può derivare sia dal fatto che la legge non prevede la possibilità di impugnare il provvedimento, sia dal fatto che nessuna parte ha presentato impugnazione nei termini.
La irrevocabilità comporta la tendenziale non modificabilità del provvedimento stesso; e cioè l’impossibilità di ripetere il giudizio che ha condotto all’accertamento in esso contenuto.
In base al codice sono irrevocabili le sentenza pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa una impugnazione ordinaria.
L’art. 648 c.p.p. pone le seguenti condizioni al realizzarsi della situazione di irrevocabilità:
- la decisione deve consistere in una sentenza pronunciata in giudizio, cioè sia la sentenza dibattimentale, sia quella che consegua comunque ad un giudizio abbreviato o sia stata pronunciata su richiesta delle parti;
- la sentenza deve essere non impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, e ciò può avvenire nel caso siano stati esperiti tutti i rimedi consentiti dalla legge o può derivare dal fatto che è inutilmente decorso il termine per proporre gravame o per impugnare l’eventuale ordinanza che lo dichiara inammissibile;
Il decreto penale di condanna viene assimilato alla sentenza resa in giudizio sotto il profilo della irrevocabilità.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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