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L’onere dell’allegazione e l’onere della prova


L’allegazione, nelle due forme dell’allegazione-dichiarazione e dell’allegazione-istanza, mutua l’interesse della parte a trasferire al giudice un’informazione dai possibili risvolti probatori. Le dichiarazioni rese dalla parte al giudice dell’udienza preliminare (artt. 65 e 422) e al giudice del dibattimento (art. 494) possono valere per l’assunzione della prova decisiva (art. 422) e possono determinare l’introduzione di temi nuovi o più ampi (art. 506). Le indicazioni fornite dalla parte nel predibattimento (art. 468) o nel dibattimento (art. 493) possono rivelarsi, seppure in maniera diversa, indispensabili ai fini dell’acquisizione della prova al dibattimento.

In situazioni come queste può parlarsi di un vero e proprio onere dell’allegazione: un onere che incombe in primo luogo sul protagonista di diritto sostanziale, sull’imputato, portatore di un particolare interesse (introduzione del tema a discarico) e con le maggiori possibilità di disporre dei fatti rappresentativi a sé favorevoli.

Di onore dell’indicazione e della produzione del mezzo di prova può parlarsi con riferimento alle possibili iniziative della parte nel predibattimento.

Onere di allegazione e onere della prova si risolvono, nella fase del procedimento probatorio, nella posizione del tema di prova e nella successiva sua verifica.

È bene ricordare:

a) che l’onere della prova può incombere sull’imputato e non sull’indagato; l’onere dell’allegazione può invece incombere oltre che sull’imputato anche sull’indagato, nelle situazioni previste dagli artt. 350 e 347;

b) che l’onere dell’allegazione e l’onere della prova sono incompleti. La posizione del tema di prova e l’acquisizione della prova possono infatti avvenire ex officio, prescindendo cioè dall’eventuale allegazione o dalla possibile richiesta probatoria della parte;

c) che l’onere della prova è un onere esclusivamente formale. Non fissa, in quanto tale, alcuna regola di giudizio, improntata al rischio della prova mancata. In base all’art. 530, infatti, anche il dubbio sull’esistenza di una causa di giustificazione impone l’assoluzione dell’imputato.

Tratto da LE PROVE, IL PROCEDIMENTO PROBATORIO E IL PROCESSO di Gianfranco Fettolini
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